di Redazione - È stata pubblicata oggi la circolare n. 3/2018 dell'Agenzia delle Entrate (sotto allegata) sui Pir, i piani individuali di risparmio a lungo termine. I chiarimenti del fisco, per i risparmiatori e operatori del settore, arrivano a seguito della pubblicazione nell'ottobre scorso delle linee guida sul regime di non imponibilità introdotto dalla legge di bilancio 2017.
Cosa sono i Pir
La legge ha introdotto nell'ordinamento un regime di non imponibilità per gli investimenti tramite piani individuali di risparmio a lungo termine. I redditi generati da tali prodotti finanziari non sono soggetti a imposizione, pertanto non vengono tassati come redditi di capitale e diversi di natura finanziaria e non sono assoggettati ad imposta di successione.
Il fine della legge è quello di canalizzare i risparmi delle famiglie verso investimenti produttivi a lungo termine, favorendo per questa via la crescita del sistema imprenditoriale italiano.
Pir: come si usufruisce del regime di favore
La condizione per fruire del regime di favore dei Pir è quella di operare investimenti in attività finanziarie riconducibili ad imprese italiane ed estere (ma radicate in Italia), rispettando determinati vincoli di composizione, limiti di concentrazione e divieti, mantenendo altresì gli investimenti per almeno 5 anni.
Pir: chi può usufruirne
Ad usufruire del nuovo regime di non imponibilità introdotto dalla legge sono le persone fisiche fiscalmente residenti nel territorio dello Stato che conseguono redditi di natura finanziaria al di fuori dell'esercizio di un'attività di impresa. Tra le altre caratteristiche del regime, si segnala il divieto di essere titolari di più di un Pir e il limite massimo dell'importo investito, che non può superare 150mila euro, con un limite annuo di 30mila euro.
Per quanto concerne gli adempimenti fiscali relativi al Pir, questi sono svolti solo dall'intermediario presso il quale il Pir è costituito o traferito.
Pir: i chiarimenti delle Entrate
Con la circolare di oggi, le Entrate illustrano le principali caratteristiche del nuovo regime e individuano soluzioni e criticità emerse nel corso del confronto tra Ministero, Entrate e principali associazioni di categoria (Abi, Ania, Assogestioni).
Nella circolare, le Entrate affrontano diversi aspetti operativi della misura. Nello specifico, il chiarimento più importante riguarda gli strumenti finanziari derivati, che sono ammessi nei Pir ma solo a determinate condizioni.
Altro chiarimento rilevante per gli operatori riguarda la possibilità di usare il criterio del costo medio ponderato complessivo in caso di dismissione degli investimenti in alternativa al costo medio annuo previsto dalla normativa specifica.
In caso di dismissione prima del quinquennio o di mancato rispetto delle condizioni previste, i redditi percepiti verranno soggetti a tassazione secondo le regole ordinarie e senza applicazione delle sanzioni. Se, invece, l'attività viene ceduta o rimborsata, è possibile rimanere nel regime agevolato previsto dal Pir se entro 90 giorni viene effettuato il reinvestimento in altri strumenti finanziari, nel rispetto dei vincoli di investimento previsti dal regime. Invece, in caso di mancato reinvestimento, il versamento delle imposte e degli interessi va effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui cade il termine ultimo.
Circolare Ag. Entrate n. 3/2018
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