In vigore il regolamento recante l'istituzione e la disciplina delle Zone Economiche Speciali (Zes)

di Gabriella Lax - Con la pubblicazione sulla "Gazzetta Ufficiale" n. 47 del 26 febbraio 2018, entra in vigore il "Regolamento recante istituzione di Zone economiche speciali (Zes)" (sotto allegato).

La Zes secondo il decreto di costituzione

Secondo il decreto d'istituzione la durata della Zes non potrà essere inferiore a sette anni e superiore a quattordici, prorogabile fino a un massimo di ulteriori sette anni, su richiesta delle regioni interessate. La ZES è «di norma composta da territori quali porti, aree retro portuali, anche di carattere produttivo e aeroportuale, come definiti dalle norme vigenti, piattaforme logistiche e Interporti, non può comprendere zone residenziali».

La novità è che la Zes potrà inglobare anche aree della medesima regione non territorialmente adiacenti, purchè presentino un nesso economico funzionale e comprendano almeno un'Area portuale. Infatti, la caratteristica delle Zes è l'interregionalità che consente l'instaurazione di sinergie tra aree a vocazione industriale delle regioni sprovviste di porti con regioni vicine che non ne possono disporre.

L'estensione della Zes interregionale sarà, in ettari, pari alla somma delle disponibilità previste in modo dettagliato per ogni regione dal decreto appena varato.

Il decreto enuclea i requisiti previsti dai piani di sviluppo strategico che dovranno essere presentati dai candidati al ministero della Coesione territoriale responsabile delle operazioni.

Zes, le proposte d'istituzione

Le proposte di istituzione di una Zes sono presentate, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, secondo le forme stabilite dai rispettivi ordinamenti regionali, al Presidente del Consiglio dei ministri, dal presidente della regione, sentiti i sindaci delle aree interessate. Nel caso di istituzione di Zes interregionali, le proposte sono presentate, secondo le forme stabilite dai rispettivi ordinamenti regionali, al Presidente del Consiglio dei ministri, con una proposta congiunta dei Presidenti delle regioni interessate, sentiti i sindaci delle aree interessate.

A far da incentivo c'è l'accesso ad un credito d'imposta per gli investimenti potenziato con la soglia a 50 milioni (solitamente sono 15 milioni per le grandi aziende). Altre misure previste saranno le semplificazioni oggetto di un decreto che dovrà essere elaborato insieme alle Regioni. A questo si aggiunge il dimezzamento dei tempi per autorizzazioni (come l'apertura di stabilimenti nuovi) e riduzione degli oneri amministrativi e istruttori. Con la possibilità per chi governa le Zes di chiedere all'esecutivo di esercitare il potere sostitutivo.

Zes, attività di controllo e monitoraggio

Saranno le regioni a promuovere la stipula di appositi protocolli con le prefetture territorialmente competenti ai fini della verifica dei profili di legalità con riguardo all'attuazione degli interventi previsti nelle aree Zes. Il monitoraggio degli interventi e degli incentivi concessi sarà assicurato dall'Agenzia

per la coesione territoriale. Sempre l'agenzia, al termine dei sei anni dall'istituzione delle singole Zes, e successivamente con cadenza periodica, valuterà il conseguimento dei risultati attesi sulla base del Piano di sviluppo strategico. La valutazione sarà poi trasmessa al Presidente del Consiglio dei ministri che, in caso di esito negativo del monitoraggio, sentite le Regioni interessate, potrà adottare modifiche o integrazioni al decreto istitutivo.

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Regolamento Zes

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