L'Inps fornisce i dovuti chiarimenti a seguito dell'ampliamento della platea dei beneficiari operato dalla Legge di Bilancio 2018

di Lucia Izzo - Un'APE Sociale "allargata": è questa l'immagine delineata dalla Legge di Bilancio 2018 e sulla quale si sono focalizzati i chiarimenti e le istruzioni operative offerte dall'INPS nella circolare n. 34/2018 (qui sotto allegata).

Infatti, la Legge n. 205/2017 (cfr. art. 1, commi 162-167) ha ridefinito i confini dell'anticipo pensionistico ampliando la platea dei beneficiari: ad esempio, è stato consentito l'accesso anche ai lavoratori in disoccupazione a causa della scadenza naturale di un contratto a tempo determinato, ad altri categorie disagiate nonché a coloro che hanno svolto una serie professioni gravose che si aggiungono alla lista delle precedenti già identificate.

Ape Social anche ai disoccupati per scadenza del rapporto di lavoro

Sono diverse le modifiche e le integrazioni introdotte con effetto dal 1° gennaio 2018 riguardanti l'Ape Sociale.

Ad esempio, da tale data potranno presentare domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio dell'APE sociale, anche coloro che siano in stato di disoccupazione a seguito di scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato, a condizione che abbiano avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi ed abbiano concluso, da almeno tre mesi, di godere della prestazione di disoccupazione loro spettante.

Resta fermo che la suddetta attività lavorativa dovrà, in ogni caso, terminare entro il 31 dicembre 2018, termine ultimo di durata della sperimentazione e, inoltre, si precisa che il beneficio continuerà a non applicarsi ai soggetti semplicemente inoccupati che non abbiano fruito di alcuna prestazione di disoccupazione.

Parimenti, non potranno usufruire dell'APE sociale i soggetti che abbiano percepito una prestazione di disoccupazione in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro avvenuta per cause diverse da quelle indicate tassativamente dalla legge.

Ape social e Ape Rosa: agevolazioni per le madri e per chi assiste un parente disabile

Le modifiche introdotte, inoltre, mostrano particolare attenzione nei confronti di altri soggetti in particolari condizioni.

Per le donne con figli, ad esempio, vi sarà il c.d. Ape Rosa (per approfondimenti: Pensioni 2018: le agevolazioni per le donne) ovverosia una riduzione del requisito contributivo minimo (dei 30/36 anni) richiesto per l'accesso al beneficio, nella misura di 12 mesi per ciascun figlio, per un massimo di 24 mesi.

Ancora, si rammenta come la platea dei destinatari fosse già stata estesa dalla L. n. 232/2016 alle categorie dei disoccupati, dei soggetti che assistono e convivono con disabili affetti da handicap grave, e dei lavoratori c.d. "gravosi".

In particolare, dal 1° gennaio 2018, potrà presentare domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE sociale anche un parente di secondo grado o un affine entro il secondo che assista da almeno sei mesi il soggetto convivente affetto da handicap grave di cui alla legge n. 104 del 1992.

Nessuna modifica è stata, invece, introdotta in merito alle condizioni richieste per l'accesso al beneficio per gli invalidi in misura pari o superiore al 74%.

Ape Social e professioni "gravose"

Nuove condizioni, invece, sono previste per i lavoratori che rientrino nella categorie delle professioni c.d. "gravose".

A decorrere dal 1° gennaio 2018, lo svolgimento delle attività lavorative c.d. gravose utile per accedere all'Ape sociale si intenderà realizzato, alternativamente, nei casi in cui il soggetto, al momento della decorrenza dell'indennità ovvero dalla data di perfezionamento dei requisiti, se anteriore alla prima data utile di presentazione della domanda di accesso:

- svolga o abbia svolto negli ultimi 10 anni, almeno 7 anni di attività c.d. gravosa;

- svolga o abbia svolto negli ultimi 7 almeno 6 anni di attività c.d. gravosa.

Sul punto, va rilevato come la legge abbia eliminato, tra le condizioni richieste per l'accesso al beneficio, l'applicazione da parte del datore di lavoro delle voci di tariffa INAIL con un tasso medio non inferiore al 17 per mille.

La Legge di Bilancio, inoltre, ha portato all'inclusione di nuove attività gravose che non erano inizialmente comprese nelle categorie indicate all'allegato C della legge n. 232 del 2016 (per approfondimenti: Chi andrà in pensione prima? Ecco l'elenco).

Si tratta ,in particolare, degli operai dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca, dei pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative, dei lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa del decreto legislativo n. 67 del 2011 (c.d. usuranti).

Ape social: rimodulazione termini per presentare domanda

La Lgge ha anche provveduto a rimodulare i termini per la presentazione della domande di verifica delle condizioni di accesso al beneficio, per i soggetti che maturano i requisiti per l'APE sociale nel corso del 2018.

In particolare, i soggetti che verranno a trovarsi nel corso dell'anno 2018 nelle condizioni di accesso all'APE sociale presenteranno domanda per il loro riconoscimento entro il 31 marzo del 2018 ovvero ,in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 88 del 2017, entro il 15 luglio 2018.


Le domande presentate oltre i rispettivi termini di scadenza del 31 marzo oppure del 15 luglio 2018 e, comunque, non oltre il 30 novembre 2018, saranno prese in considerazione esclusivamente se all'esito del monitoraggio dello "scaglione" precedente residuano le necessarie risorse finanziarie.


Corrispondentemente alla modifica dei termini di presentazione delle domande di verifica delle condizioni, cambiano anche i termini entro i quali l'Istituto dovrà comunicare ai richiedenti l'esito dell'istruttoria delle domande.


Esclusivamente per i soggetti che dal 1° gennaio 2018 si trovano nelle condizioni per accedere al beneficio, come disciplinato dalla legge di bilancio 2018, e che abbiano presentato sia la domanda di verifica delle condizioni sia quella di accesso al beneficio entro il 31 marzo 2018, il trattamento avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento di tutti i requisiti, compresa la cessazione dell'attività lavorativa. Il trattamento non potrà in ogni caso avere decorrenza anteriore al 1° febbraio 2018.


INPS, Circolare n. 34/2018

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