di Gabriella Lax - In vista del termine del 12 marzo quando sarà possibile presentare telematicamente al Mise le istanze di accesso alle agevolazioni in favore delle imprese e dei professionisti localizzati nella zona franca urbana colpita dal sisma centro Italia, arrivano le precisazioni della circolare direttoriale del Mise del 5 marzo 2018, n. 144220 (sotto allegata).
Il documento indica modalità e termini di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni in favore delle imprese e dei titolari di reddito di lavoro autonomo localizzati nella zona franca urbana istituita nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016,
Agevolazioni fiscali e contributive ex art. 1, comma 745, legge di bilancio
Le agevolazioni fiscali e contributive prevista dalla legge di bilancio 2018 sono riconosciute esclusivamente per i periodi di imposta 2017 e 2018. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese (regolarmente iscritte nel Registro delle imprese e costituite entro il 28 febbraio 2016), di qualsiasi dimensione, con riferimento a tutte le tipologie di esenzioni fiscali e contributive e i titolari di reddito di lavoro autonomo, con esclusivo riferimento all'esonero di cui all'articolo 46, comma 2, lettera d), del decreto-legge n. 50 del 2017. Sono esclusi dalle agevolazioni i soggetti che hanno già ottenuto le medesime agevolazioni.
E' chiaro che i soggetti istanti devono svolgere l'attività nella sede o nell'unità locale ubicata all'interno del territorio dei Comuni in questione. In questo caso, per le imprese, la sede principale o l'unità locale dove è svolta l'attività, così come l'avvenuto avvio dell'attività nella predetta sede o unità locale, devono risultare dal certificato camerale. Per i titolari di reddito di lavoro autonomo, la sede principale o l'unità locale dove è svolta l'attività deve risultare dalla comunicazione all'Agenzia delle entrate.
Per avere le agevolazioni le imprese e i titolari di reddito di lavoro autonomo devono mostrare di avere subito una riduzione del fatturato almeno pari al 25% nel periodo compreso tra il 1° novembre 2016 al 28 febbraio 2017, rispetto al corrispondente periodo del precedente anno (decorrente dal 1° novembre 2015 al 28 febbraio 2016).
Sono soggetti all'agevolazione tutti i settori di attività economica, con esclusione del settore della pesca e acquacoltura.
Agevolazioni contributive ex art. 1, comma 746, legge di bilancio
Questi incentivi sono riconosciuti esclusivamente per i periodi di imposta 2017 e 2018.
Ne potranno beneficiare i titolari di imprese familiari o di imprese individuali ubicate nei Comuni di cui sopra non abbiano già ottenuto le agevolazioni di cui all'articolo 46 del decreto-legge n. 50 del 2017 o che intendano integrare l'agevolazione già ottenuta ai sensi del richiamato articolo 46 del decreto-legge n. 50 del 2017, alla luce delle novità introdotte dall'articolo 1, comma 746, della legge di bilancio 2018.
Per quanto riguarda i requisiti le imprese familiari o individuali devono essere regolarmente iscritte nel Registro delle imprese e costituite entro il 31 dicembre 2015. A tal proposito rileva la data di iscrizione al Registro delle imprese come risultante dal certificato camerale dell'impresa. Anche in questo caso i soggetti istanti devono svolgere l'attività nella sede o nell'unità locale ubicata all'interno del territorio dei Comuni in questione e trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali.
Importi agevolazioni e presentazione delle domande
Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti dei richiamati regolamenti "de minimis" n. 1407/2013 e n. 1408/2013. E ciascun soggetto può beneficiarne fino al limite massimo di euro 200.000 o di euro 100.000 nel caso di imprese attive nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi; di euro 15.000,00, nel caso di soggetti attivi nel settore agricolo.
Le istanze, firmate digitalmente, devono essere presentate in via esclusivamente telematica tramite la procedura informatica accessibile dalla sezione "ZFU sisma Centro Italia" del sito Internet del Ministero.
In particolare, le istanze di cui all'articolo 1, comma 745, della legge di bilancio 2018 possono essere presentate a decorrere dalle ore 10:00 del 12 marzo 2018 e sino alle ore 12:00 del 27 marzo 2018.
Le istanze di cui all'articolo 1, comma 746, della legge di bilancio 2018 possono essere presentate a decorrere dalle ore 10:00 del 4 aprile 2018 e sino alle ore 12:00 del 20 aprile 2018.
Infine si potrà fruire degli incentivi mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi con il modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia, ivi incluso il codice tributo appositamente istituito.
Mise, circolare n. 144220/2018