di Gabriella Lax - Sui conguagli del 730 arrivano le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate. La circolare 4/E del 12 marzo 2018 (sotto allegata) chiarisce infatti le modalità relative ad "Assistenza fiscale prestata da Caf/professionisti e sostituti d'imposta - Dichiarazione presentata direttamente - Flusso 730-4 - Conguagli".
Conguagli 730, regole dal fisco
Per il conguaglio i sostituti d'imposta dovranno comunicare al fisco la sede telematica (propria o di un intermediario) nella quale poter ricevere risultati contabili ossia il flusso telematico dei modelli 730-4.
Esaminando i quadri previsti troveremo:
- La Certificazione Unica - quadro Ctda da usare solo in caso di comunicazione effettuata per la prima volta: il quadro CT riguarda sostituti d'imposta che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente e che non hanno presentato, a partire dal 2011, l'apposito modello CSO. Deve essere compilato per ogni fornitura di CU, nel caso in cui il sostituto d'imposta faccia più invii contenenti almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente. Le CU, da presentare entro il 7 marzo, sono considerate tempestive se inviate entro cinque giorni dalla ricevuta di scarto. Per una corretta gestione del flusso telematico, dopo la prima metà del mese di marzo non è consentito inserire all'interno della CU il quadro CT.
Il modello CSO riguarda la "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate" per effettuare le variazioni dei dati già comunicati o la comunicazione per la prima volta: è usato dai sostituti d'imposta che non hanno presentato, a partire dal 2011, l'apposito modello e che non hanno trasmesso il quadro CT (ad esempio, i sostituti d'imposta non tenuti alla presentazione delle Cu) e da coloro che intendono variare i dati già comunicati a partire dal 2011 con il modello Cso ovvero con il quadro CT della Cu. La circolare chiarisce i dettagli relativi a modello CSO presentato per la prima volta, modello di variazione, revoca per cessazione attività del sostituto d'imposta.
E' importante sapere che se il sostituto d'imposta non comunica con il modello CSO la variazione dell'intermediario, questi potrà provvedere autonomamente a comunicare al fisco l'avvenuta risoluzione del rapporto di delega seguendo specifica procedura.
Modello 730: conguagli e diniego
Il modello 730-4 deve sempre essere allegato al 730, a mano che non si tratti di 730 presentato in assenza di sostituto d'imposta o di contribuente con sostituto d'imposta Inps.
I dati che riguardano i modelli 730-4 sono resi disponibili ai sostituti d'imposta a partire dall'ultima decade di giugno e fino al 10 dicembre. Dalla prima decade di luglio, il fisco darà (a chi ha prestato assistenza fiscale) l'attestazione della disponibilità dei dati al sostituto d'imposta, indicando nella ricevuta il codice SI. Per ciascuna fornitura di 730 trasmessi, fornisce mensilmente, a favore del soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale, a partire dalla fine del mese di luglio e fino al mese di dicembre, una ricevuta di riepilogo.
Nei chiarimenti forniti, oltre ai conguagli da effettuare risultanti nel modello 730.4, l'Agenzia si sofferma anche sulle ipotesi di diniego di effettuazione di conguaglio, possibile esclusivamente "nei casi in cui il rapporto di lavoro con il contribuente: non è mai esistito; è cessato prima della data stabilita per l'avvio della presentazione del modello 730".
Agenzia Entrate, circolare 4-e/2018
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