di Gabriella Lax - Con la circolare n. 54, pubblicata il 26 marzo, l'Inps fa chiarezza sul whistleblowing, grazie alle disposizioni per la tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti.
La legge sul whistleblowing
In particolare, la legge 30 novembre 2017, n. 179, entrata in vigore il 29 dicembre 2017, ha modificato l'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
La nuova normativa, rispetto al testo originario, stabilisce, chiarisce la circolare, che «nell'ambito della propria amministrazione di appartenenza, il dipendente non segnali più l'illecito al "superiore gerarchico", bensì al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Inoltre, l'eventuale adozione di misure ritorsive deve essere denunciata non più al Dipartimento della funzione pubblica, bensì all'Anac».
Procedura per la segnalazione degli illeciti
Il dipendente può segnalare condotte illecite, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di servizio con l'Inpsstituto, può rappresentare l'illecito al Responsabile della prevenzione, della corruzione e della trasparenza, come già precisato, utilizzando un "modulo per la segnalazione di condotte illecite", che si può trovare in formato elettronico nella pagina intranet della Direzione centrale audit, trasparenza e anticorruzione.
Dopo essere stato compilato e sottoscritto, dovrà essere inviato al seguente indirizzo di posta elettronica:segnalazioneilleciti@inps.it. Il modulo si può compilare online.
Whistleblowing, oggetto delle segnalazioni
Ancora secondo la circolare Inps, oggetto della segnalazione potranno essere situazioni di illecito come, ad esempio, abusi delle funzioni di servizio, anche non rilevanti penalmente, posti in essere o anche soltanto tentati da parte di dipendenti dell'Istituto, per il perseguimento di interessi privati, con danno, anche soltanto d'immagine, per l'Istituto medesimo.
La ratio della segnalazione è l'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione. Restano perciò fuori dal procedimento le segnalazioni che riguardano rimostranze di carattere personale del segnalante o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con superiori gerarchici o colleghi.
Potranno costituire oggetto di segnalazione anche le situazioni di illecito rilevate a carico di collaboratori, a qualsiasi titolo, dell'amministrazione.
In ogni caso, la circolare specifica che «Il dipendente segnalante è tutelato da qualsiasi misura sanzionatoria, discriminatoria o comunque ritorsiva determinata dalla segnalazione. L'eventuale adozione di misure ritenute ritorsive deve essere comunicata all'Anac dal segnalante medesimo o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'Istituto».
Inps circolare n. 54/2018• Foto: 123rf.com