Mai offendere il condomino moroso con i pagamenti. La Corte di Cassazione concede un'arma in piu' ai cittadini massacrati dalle spese condominiali e sancisce che l'amministratore condominiale, anche se il condomino e' in ritardo con i pagamenti, non puo' inveire contro di lui. Rischia una condanna per diffamazione. E' quello che e' accaduto a Elio O., amministratore condominiale di Lanciano, che si e' visto rendere defintiva la multa per diffamazione nei confronti di un condomino, Luigi T., al quale aveva dato dell''anarcoide che intralcia e fomenta e mantiene comportamento scorretto' perche' questi si era rifiutato di pagare la quota per l'adeguamento dell'impianto elettrico fintantoche' non sarebbero stati ultimati i lavori con esposizione della fattura. L'amministratore, non avendo ricevuto la quota del condomino, aveva scritto una lettera agli altri condomini definendo Luigi T. appunto un'anarcoide che intralcia e fomenta'. Assolto dal Tribunale di Lanciano, l'amministratore condominiale e' stato condannato per diffamazione dalla Corte d'appello aquilana (ottobre 2004) che lo ha pure condannato a rifondere i danni all'inqulino moroso. Invano Elio O. ha protestato in Cassazione. La Quinta sezione penale, respingendo il ricorso, lo ha anche condannato a pagare le spese processuali sostenute dal condomino pari a 1260 euro. Nello specifico, gli 'ermellini, nella sentenza 282, annotano come il condomino 'non aveva opposto rifiuto immotivato alla richiesta dell'amministratore, dicendosi disponibile al pagamento della quota a determinate condizioni' e che le critiche nei suoi confronti avevano trasmodato 'in un attacco personale, nel dileggio e nel discredito della persona'.
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