di Gabriella Lax - Scatta l'obbligo di indicare in etichetta la sede e l'indirizzo dello stabilimento di produzione o di confezionamento degli alimenti. A ricordarlo in una nota è il ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, rifacendosi alle previsioni del decreto legislativo 145/2017.
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Alimenti, scatta l'obbligo dell'etichetta per sede e indirizzo
L'indicazione si somma a quelle obbligatoriamente previste dal regolamento europeo ossia circa denominazione, ingredienti, presenza di allergeni, quantità, scadenza, nome del responsabile delle informazioni, paese di origine, istruzioni per l'uso, titolo alcolometrico e dichiarazione nutrizionale. Obbligo degli operatori sarà indicare: località e l'indirizzo dello stabilimento (o solo la località se questa consente l'immediata identificazione dello stabilimento) di produzione o di confezionamento, se l'alimento è confezionato in uno stabilimento diverso da quello dove è stato prodotto.
Etichetta, prodotti soggetti ai nuovi obblighi
L'obbligo riguarda gli alimenti prodotti in Italia e destinati al mercato italiano. In questo modo vengono garantite una corretta e completa informazione ai consumatori, una migliore e immediata rintracciabilità degli alimenti da parte degli organi di controllo e, di conseguenza, una più efficace tutela della salute.
Sulla vicenda si registra l'intervento del vice ministro Andrea Olivero: «Il nostro impegno si rivolge alla tutela del consumatore - afferma - assicurando un'informazione piena che consenta di poter scegliere la qualità che si desidera. Sono certo che le nostre imprese agroalimentari sapranno cogliere appieno questa opportunità, andando incontro alle esigenze di un consumatore sempre più attento».
Le sanzioni
In caso di mancato rispetto dell'obbligo, l'operatore che non ha indicato in etichetta lo stabilimento di produzione o di confezionamento sarà sottoposto a una sanzione amministrativa pecuniaria che varia da 2.000 euro a 15.000 euro. Previste sanzioni dello stesso importo anche se l'impresa che disponga di più stabilimenti non evidenzi quello effettivo mediante punzonatura o altro segno e sanzioni da 1.000 euro a 8.000 euro se non vengono rispettate le modalità di presentazione. La legge delega affida la competenza per il controllo del rispetto della norma e l'applicazione delle eventuali sanzioni all'Ispettorato repressione frodi (ICQRF).
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