di Gabriella Lax - Assicurazione obbligatoria per gli avvocati, ma i controlli non sono mai partiti. L'obbligo è entrato in vigore dal 10 novembre 2017: molti studi hanno provveduto a stipulare le polizze, altri restano alla ricerca della copertura non facendo fronte all'obbligo e comunicare all'ordine territoriale gli estremi della polizza. In caso di mancata copertura e mancata comunicazione scatta per gli avvocati l'illecito disciplinare. Ma in mancanza di controlli al momento non potrà succedere nulla.
Assicurazione avvocati, c'è l'obbligo ma mancano i controlli
Dunque di 245mila avvocati iscritti all'Albo quanti si sono adeguati all'obbligo di assicurarsi? Cerca di dare una risposta al quesito il Sole 24 Ore, secondo il quale, sebbene non vi siano numeri che possano, sommati, dare un totale, ad oggi, i dati del Cnf e degli Ordini delineano un percorso avviato e non completato.
Le polizze degli avvocati con Unipolsai, facendo un esempio, una delle compagnie con cui Cassa Forense ha una convenzione, sono passate dalle 15mila del 2017, di cui 8mila in convenzione, alle 30mila dello scorso febbraio, di cui 26mila in convenzione. E ancora, le coperture assicurative sottoscritte tramite la convenzione del Cnf sono invece state 10.582 a marzo scorso, ma in contemporanea continuano, al ritmo di circa 60 al giorno, le richieste di informazioni e preventivi da parte degli avvocati. Sono 8000 gli avvocati dell'Ordine di Milano che hanno comunicato gli estremi delle polizze per la responsabilità professionale.
Caratteristiche della polizza degli avvocati
Ricordiamo che è l'articolo 12 della riforma forense, a prevedere, a proposito di obbligo assicurativo due fattispecie a carico degli avvocati, singoli, in associazione o in società tra professionisti: da un lato è stabilita «una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti», i cui estremi vanno resi noti agli assistiti.
La seconda prevede l'obbligo di stipularne una ulteriore «a copertura degli infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale». Su questo fronte, peraltro, il decreto legge fiscale collegato alla manovra 2018 ha eliminato l'obbligo di dotarsi di una polizza infortuni per sè, lasciandolo solo per collaboratori, dipendenti e praticanti.Leggi: Avvocati: polizza infortuni dimezzata per legge
La polizza professionale dell'avvocato deve in quanto a copertura estendersi a qualsiasi tipo di danno (patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo, futuro), ai casi di responsabilità per colpa grave e ai pregiudizi causati non solo ai clienti, ma anche ai terzi (ad eccezione dei collaboratori e dei familiari dell'assicurato). Ed inoltre, il rischio assicurato riguarda sia le attività tipiche dell'avvocato, cioè la rappresentanza e la difesa, sia le attività collaterali a queste o di più recente attribuzione, come l'iscrizione a ruolo o l'assistenza nelle procedure di mediazione o negoziazione assistita. Ancora la copertura assicurativa deve estendersi ai fatti dolosi e colposi dei soggetti che collaborano con l'avvocato per l'adempimento della prestazione professionale, come i praticanti e i collaboratori, e, in caso di responsabilità solidale, deve coprire l'intero danno, salvo il diritto di regresso; infine la polizza deve prevedere la retroattività illimitata e l'ultrattività almeno decennale, se gli avvocati cessano l'attività nel periodo di vigenza della stessa, nonché l'esclusione del diritto di recesso dell'assicuratore dal contratto durante la sua vigenza o nel periodo di ultrattività a seguito della denuncia di un sinistro o del suo risarcimento.
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