di Lucia Izzo - Sono ufficialmente in vigore da ieri, 27 aprile 2018, le nuove disposizioni in tema di parametri per la liquidazione dei compensi agli avvocati.
Leggi: Avvocati: ecco i nuovi compensi
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2018, il decreto del ministero della Giustizia n. 37 dell'8 marzo 2018 (sotto allegato) recante "Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247".
Le nuove disposizioni, pertanto, si applicheranno alle liquidazioni successive all'entrata in vigore del decreto n. 37/2018, indicata nel giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta.
- Avvocati e compensi in sede giudiziale
- Compensi maggiorati agli avvocati più "telematici"
- Nuove tabelle per mediazione e negoziazione assistita
- Motivi aggiunti nei giudizi amministrativi
- Parametri nei procedimenti arbitrali rituali e irrituali
- Avvocato unico e più soggetti
Avvocati e compensi in sede giudiziale
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Il regolamento, nel dettaglio, introduce modifiche alla disciplina dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale, intervenendo sul decreto del Ministero della giustizia del 10 marzo 2014, n. 55.
Viene, in particolare, limitata la discrezionalità riconosciuta al giudice nella liquidazione dei compensi agli avvocati, attraverso l'individuazione di soglie di sbarramento percentuali per la riduzione del compenso rispetto al valore parametrico di base al di sotto delle quali non sarà possibile andare.
Accogliendo le precisazioni del Consiglio di Stato, (per approfondimenti: Avvocati: compensi aumentati del 30% per chi rende gli atti "navigabili") il regolamento afferma che i compensi agli avvocati potranno essere aumentati di regola sino all'80%, mentre potranno essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50% (anche relativamente all'attività penale e a quella stragiudiziale) e non oltre il 70% per quanto riguarda la fase istruttoria.
Per la materia penale, inoltre, la liquidazione del compenso sarà estesa anche alla fase procedimentale, quindi alla situazione in cui il procedimento non sfoci in un giudizio.
Compensi maggiorati agli avvocati più "telematici"
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La riforma punta, inoltre, a premiare gli avvocati che agevolano i giudici redigendo gli atti attraverso l'utilizzo di tecniche informatiche particolarmente efficaci.
Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali verrà, di regola, ulteriormente aumentato del 30% "quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto".
Nuove tabelle per mediazione e negoziazione assistita
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Il decreto contiene, altresì, nuove tabelle che fissano compensi certi dovuti per la mediazione e la negoziazione assistita: si precisa, infatti, che "l'attività svolta dall'avvocato nel procedimento di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita è di regola liquidata in base ai parametri numerici" di cui alla predetta tabella allegata.
I compensi sono, in primis, stabiliti in base alla fase del procedimento (attivazione, negoziazione o conciliazione) e, in secondo luogo, parametrati in relazione al valore della causa: in tutto gli scaglioni di riferimento sono 6 e coprono un valore che va da un minimo di 0,01 euro fino a un massimo di 520.000 euro.
Una tabella ad hoc è proposta anche per quanto riguarda i giudizi innanzi al Consiglio di Stato: per determinare il compenso, il valore della causa dovrà relazionarsi con le 5 fasi procedimentali previste (studio della controversia, introduttiva del giudizio, istruttoria e/o di trattazione, decisionale e cautelare).
Motivi aggiunti nei giudizi amministrativi
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L'art. 4 del D.M. 55/2014 viene modificato anche attraverso l'introduzione di un ultimo comma, il 10-bis, il quale stabilisce che "nel caso di giudizi innanzi al Tribunale amministrativo regionale e al Consiglio di Stato il compenso relativo alla fase introduttiva del giudizio è di regola aumentato sino al 50% quando sono proposti motivi aggiunti"
Parametri nei procedimenti arbitrali rituali e irrituali
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Modificata anche la disciplina dei parametri concernente i procedimenti arbitrali rituali e irrituali: in particolare, è stabilito che a ciascun arbitro (non più "agli arbitri") sarà dovuto il compenso previsto sulla base dei parametri numerici di cui alla tabella allegata.
Avvocato unico e più soggetti
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Il regolamento va a ritoccare in aumento anche le percentuali che prevedono un incremento del compenso all'avvocato che assiste più soggetti aventi la medesima posizione processuale.
Lo stesso anche in materia penale, ove l'avvocato difenda più soggetti con la medesima posizione processuale o procedimentale: la maggiorazione, in tal caso, scatta anche ove il numero dei soggetti (non più delle "parti") sia incrementato per effetto della riunione di più procedimenti.
Nel dettaglio, il compenso unico potrà essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30% (anzichè il precedente 20%), fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10% (anzichè il precedente 5%) per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta (non più venti).
Decreto Ministero dell Giustizia n. 37/2018• Foto: 123rf.com