di Lucia Izzo - L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 3 maggio prot. n. 90727/2018 (qui sotto allegato) ha approvato delle modifiche alla modulistica degli studi di settore e alle istruzioni dei parametri da utilizzare per il periodo di imposta 2017.
La modulistica era stata approvata con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 31 gennaio 2018 e successivamente modificata con il Provvedimento del 15 febbraio 2018, di "Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, dei relativi controlli con i modelli REDDITI 2018 e di modifiche alla modulistica degli studi di settore", e poi con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 3 maggio 2018.
Studi di settore: il passaggio al "regime di cassa"
La maggior parte degli aggiornamenti e dei correttivi operati dall'Agenzia mirano a integrare la modulistica dichiarativa recependo gli interventi correttivi agli studi di settore, approvati con il decreto ministeriale del 23 marzo 2018, applicabili, per il periodo di imposta 2017, alle imprese minori in contabilità semplificata.
Infatti, la Legge di Bilancio 2017 (n. 232/2016) ha stabilito che tali imprese adottino un regime di contabilità semplificata improntato al criterio di cassa: oltre agli sforzi dei Contribuenti per adeguarsi alla nuova disciplina, anche l'Amministrazione Finanziaria ha dunque stabilito modifiche ai modelli necessarie proprio per recepire le novità imposte dal nuovo "regime di cassa", criterio di misurazione del reddito del tutto diverso rispetto a quello precedente (improntato, invece, al criterio di competenza).
I correttivi introdotti dall'Agenzia coinvolgono, dunque, sia il Quadro F- Elementi contabili, sia il Quadro Z-Dati complementari, degli studi di settore (e dei parametri).
Nel primo caso, i modelli e le istruzioni relativi ad attività per le quali sono approvati studi di settore applicabili ai contribuenti esercenti attività d'impresa sono integrati con la nuova sezione "Ulteriori informazioni - imprese in regime di contabilità semplificata" composta dai righi da F41 a F44.
Nel rigo F41, barrando la relativa casella, il contribuente indicherà se, nel periodo di imposta 2017, ha optato per la tenuta dei registri IVA senza separata indicazione degli incassi e dei pagamenti, prevista dall'articolo 18, comma 5, del D.P.R. n. 600 del 1973.
In particolare:
- nel rigo F42, sarà indicato il totale delle operazioni relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate verso soggetti IVA (importo che dovrà coincidere con quello indicato nel rigo VT1, campo 5, del modello IVA 2018);
- nel rigo F43, sarà indicato il totale delle operazioni relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate con applicazione del reverse charge (tale importo dovrà coincidere con quello indicato nel rigo VE35, campo 1, del modello IVA 2018);
- nel rigo F44, saranno indicate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti di cui al comma 1-bis dell'articolo 17-ter e per le quali l'imposta deve essere versata dai cessionari o committenti in applicazione delle disposizioni contenute nel citato articolo 17-ter (tale importo dovrà coincidere con quello indicato nel rigo VE38 del modello IVA 2018).
Tale informazione dovrà coincidere con quanto indicato nel rigo VO26 del modello IVA 2018. Invece, i righi da F42 a F44 dovranno essere compilati, ai fini dell'applicazione dei correttivi "cassa", solo nel caso in cui non sia stata barrata la casella F41.
Studi di settore: le modifiche in vista degli ISA
Altri aggiornamenti introdotti alla modulistica, invece, riguarderanno il Quadro Z e saranno finalizzate all'acquisizione di dati utili per la costruzione e/o l'aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'art. 9-bis, comma 2, del D.L. 50/2017 (conv. con la legge 21 giugno 2017, n. 96) che entreranno in vigore a partire dall'anno prossimo, ossia per il periodo d'imposta 2018.
Leggi: Indici sintetici affidabilità fiscale in Gazzetta
In vista del passaggio di consegne, le informazioni dei righi da Z901 a Z904 saranno richieste al fine di valutare gli effetti, in fase di elaborazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale, del passaggio da un regime di competenza al regime, improntato alla "cassa", di cui all'articolo 66 del TUIR.
Studi di settore: le modifiche e i moduli corretti
Stante i summenzionati aggiornamenti (finalizzati a recepire gli interventi correttivi agli studi di settore, da un lato, e a acquisire dati utili per la costruzione/aggiornamento degli ISA), saranno integrati con il riferimento a codici attività per i quali gli studi di settore stessi dovranno essere compilati (per il periodo di imposta 2017) ai soli fini della acquisizione dei dati:
- la tabella 1 - Elenco degli studi di settore in vigore per il periodo d'imposta 2017 e delle relative attività economiche (classificazione ATECO 2007) allegata alle istruzioni "Parte generale" dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- i frontespizi dei modelli degli studi di settore interessati dall'intervento, le copertine ed il paragrafo "1. GENERALITÀ" delle relative istruzioni integrati con il riferimento a codici attività per i quali gli studi di settore stessi dovranno essere compilati, per il periodo di imposta 2017, ai soli fini della acquisizione dei dati.
Inoltre, i modelli e le istruzioni relativi ad attività per le quali sono approvati studi di settore applicabili ai contribuenti esercenti attività d'impresa e il modello dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri, da utilizzare dagli esercenti attività d'impresa, e le relative istruzioni saranno integrate con la nuova sezione "Ulteriori informazioni imprese in regime di contabilità semplificata" composta da quattro righi.
Sono anche stati corretti taluni refusi presenti nei modelli e nelle istruzioni degli studi di settore e dei parametri e modificate, in particolare:
- le istruzioni "Parte generale" e quelle del quadro F - Elementi contabili dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- il modello dello studio di settore WM23U;
- le istruzioni del modello parametri relativo agli esercenti arti e professioni.
Tenuto conto delle modifiche alla modulistica, si provvederà, come previsto al punto 4 del provvedimento del direttore dell'Agenzia 15 febbraio 2018, a pubblicare nell'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle entrate le conseguenti correzioni alle specifiche tecniche e ai controlli.