Cumulo gratuito circa 1.300 domande di accesso
Ad esempio, nel caso di Enpam per pensione anticipata
in cumulo valgono i requisiti della legge Fornero: per gli uomini bastano 42 anni e 10 mesi di contribuzione, e 41 anni e 10 mesi le donne. Servono comunque 30 anni di anzianità dalla laurea. Per la prestazione di vecchiaia si valutano le singole gestioni: per la parte Inps si matura al raggiungimento dei requisiti pubblici di contribuzione e di età (quest'anno 66 anni e 7 mesi), per la parte Enpam a 68 anni. Il metodo per il calcolo è quello previsto dai regolamenti della Cassa dei «camici bianchi», ossia il contributivo indiretto a valorizzazione immediata, eccezion fatta per la Quota A, laddove, nel caso in cui l'associato vada in quiescenza prima del limite di vecchiaia, il meccanismo di computo su tutta l'anzianità maturata è quello contributivo.Nel caso della Cassa forense
, la pensione di vecchiaia mediante cumulo (nella logica dell'istituto «a formazione progressiva», in base al quale l'Inps erogherà l'anticipo, e l'Ente degli avvocati la sua quota a decorrere dal raggiungimento dell'età fissata, ovvero 68 anni fino al 31/12/2018, 69 dall'1/1/2019 al 31/12/2020 e 70 dall'1/1/2021) si perfeziona in presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti delle gestioni interessate.Per il sistema di calcolo, per chi raggiunga l'anzianità contributiva complessiva prevista per la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia dunque 33 anni nel 2017, 34 anni dal 2019 e 35 anni dal 2021 in poi sarà retributivo, ma per chi non arriverà a tali soglie anagrafiche sarà contributivo.
Infine per Inarcassa le domande sono liquidabili solo se sono stati maturati i requisiti minimi previsti dalla Cassa e, qualora il professionista possa vantare presso la sola Inarcassa un'anzianità contributiva pari, o superiore a quella minima richiesta per la pensione di vecchiaia unificata ordinaria (nel 2018 è corrisposta ai professionisti che abbiano compiuto almeno 66 anni di età e maturato 32 anni e 6 mesi di iscrizione e contribuzione), sarà applicato il sistema di calcolo «pro-rata» previsto dal regolamento (retributivo per le annualità fino al 2012, contributivo per quelle successive); diversamente, se il professionista non soddisfa tali parametri, troverà applicazione il sistema di computo contributivo.
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