Divieto di accesso allo stadio per chi porta mazze, anche se chiuse in auto, libero accesso invece a chi porta lacrimogeni. Lo dice la Corte di Cassazione intervenendo nel caso di due tifosi ai quali era stato imposto il divieto di entrare allo stadio all'uno, Andrea L. perche', durante le operazioni di 'prefiltraggio' era stato trovato con una mazza da baseball chiusa in auto. Al secondo, Danilo F. perche' trovato in possesso di sei fumogeni. I supremi giudici di Piazza Cavour, con due distinte sentenze della III Sezione penale composta dallo stesso collegio (sentenza 4497 e 4498), ha espresso due verdetti contrastanti perche' da un lato sostiene che si possa vietare ad un tifoso di entrare allo stadio in base al solo possesso di un oggetto atto ad offendere anche se chiuso nel bagagliaio dell'auto; dall'altra, invece, gli ermellini sostengono che non si puo' vietare lo stadio ai tifosi in possesso di fumogeni a patto che non ne facciano oggetto di lancio.
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