Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Ministero dell'Interno è al lavoro per la redazione della nuova normativa antincendio nei condomini

di Gabriella Lax - Al lavoro per la nuova normativa antincendio nei condomìni. Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Ministero dell'Interno sta preparando una bozza di regola tecnica che integra il Dm 246 del 1987 sulle norme antincendio negli edifici di civile abitazione di "altezza antincendi" uguale o superiore a 12 metri.

Le novità riguarderanno misure antincendio in base all'altezza dei condomìni, misure di prevenzione e compiti dei responsabili. Necessario preliminarmente chiarire che per "altezza antincendi" si intende non l'altezza di gronda, ma l'altezza massima misurata dal livello inferiore dell'apertura più alta dell'ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso.

Condomini, i nuovi livelli di prestazione antincendio

Rispetto ai 5 previsti in precedenza, la bozza in preparazione individua quattro livelli di prestazione antincendio in base all'altezza antincendi dell'edificio:

- L.P. 0 per gli edifici di altezza antincendi da 12 metri a 24 metri;

- L.P. 1 per gli edifici di altezza antincendi da 24 metri a 54 metri;

- L.P. 2 per gli edifici di altezza antincendi da oltre 54 metri fino a 80 metri; infine,

- L.P. 3 per gli edifici di altezza antincendi oltre 80 metri.

Per ognuna delle quattro categorie ci saranno compiti e funzioni del responsabile dell'attività antincendio e degli occupanti. Nel caso degli edifici più bassi, sono indicate le misure da attuare in caso di incendio. Al crescere dell'altezza antincendi, la bozza di regola tecnica introduce anche misure preventive e attività di pianificazione dell'emergenza. Come chiarito da Edilportale, negli edifici di altezza antincendi superiore a 80 metri o, a prescindere dall'altezza, con più di mille occupanti, è prevista una procedura più complessa, con l'obbligo di nominare un coordinatore per la gestione dell'emergenza.

Condomini, i compiti di responsabili e occupanti

Nel caso di edifici fino a 24 metri di altezza antincendi, i responsabili dell'attività antincendio devono stabilire le misure standard e informare gli occupanti sui comportamenti da tenere nel caso di incendio. Gli stessi responsabili devono esporre un avviso informativo che stabilisca divieti e precauzioni da osservare, numeri telefonici per l'attivazione dei servizi di emergenza, le istruzioni per garantire la fuga in caso d'incendio. Sempre loro avranno il compito di mantenere in efficienza sistemi e dispositivi effettuando verifiche di controllo ed interventi di manutenzione.

Nel caso di edifici fino a 54 metri di altezza antincendi, i responsabili devono anche verificare l'osservanza dei divieti e dei limiti di utilizzo delle aree comuni e adottare misure antincendio preventive.

Se l'altezza antincendi prevista è di 80 metri è necessaria l'installazione di un impianto di segnalazione manuale di allarme antincendio con indicatori di tipo ottico e acustico, realizzato a regola d'arte. Per altezze superiori, i responsabili devono designare un responsabile della gestione della sicurezza antincendio (GSA) e un coordinatore dell'emergenza, ma anche installare un impianto EVAC a regola d'arte.

Condomìni, norme antincendio preventive e standard

Le misure antincendio variano al crescere dell'altezza degli edifici: la normativa in fieri stabilisce per gli edifici di altezza antincendi fino a 24 metri solamente misure standard da attuare in caso di incendio ossia istruzioni per la chiamata di soccorso e le informazioni da fornire, azioni da effettuare per la messa in sicurezza di apparecchiature ed impianti, istruzioni per l'esodo degli occupanti, divieto di utilizzo degli ascensori per l'evacuazione. Non sono previste misure preventive, stabilite invece per edifici di altezza superiore ai 24 metri.

Infine, nel caso di edifici oltre gli 80 metri antincendi (o di mille occupanti) la bozza prescrive la presenza di un centro di gestione dell'emergenza, con informazioni per la gestione dell'emergenza (pianificazioni, planimetrie, schemi funzionali di impianti, numeri telefonici) una centrale di gestione di sistema EVAC e una centrale di controllo degli impianti rilevanti ai fini antincendio, ove previsti.


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