All' interno dell'ordinamento giuridico vi sono molteplici nozioni di "maggiore rappresentatività", ciascuna valida valida nell' ambito applicativo.
L' art 19 dello Statuto dei lavoratori
Tra le nozioni maggiormente accreditate dalla dottrina vi è quella secondo cui:
l' art 19 St.Lav individua i sindacati legittimati ad istaurare in azienda rappresentanze sindacali (RSA) e quindi ad usufruire delle prerogative che sono previste dal Titolo lll dello Statuto.
In particolar modo, l' art 19 St.Lav, nella sua originaria formulazione, disponeva che: le rappresentazioni sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva nell' ambito:
- associazioni aderenti alle Confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale
-delle associazioni sindacati,non affiliate alle Confederazioni, che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o anche provinciali di lavoro che sono applicati nell' unità produttiva.
Originariamente l' art 19 Statuto dei Lavoratori andava a salvaguardare l' effettiva rappresentanza sindacale aziendale,prevedendo che l' iniziativa per la costituzione delle RSA dovesse essere assunta da tutti i lavoratori dell' azienda anche se non iscritti al sindacato.
Ovviamente si andava a porre un filtro all' ingresso del sindacato nei luoghi di lavoro, perché si andava a prevedere la necessità, per la costituzione di RSA, di un collegamento con soggetti sindacali esterni .
Nello specifico le RSA dovevano essere costituite nell'ambito delle associazioni sindacali che aderivano alle confederazioni maggiormente rappresentative.
Inizialmente si riteneva che solo CGIL, CISL e UIL fossero in possesso di quegli indici di maggiore rappresentatività .
Facendo questo si andava a creare una situazione di privilegio per i sindacati confederali che erano affiliati appunto alle storiche Confederazioni citate precedentemente.
Cosa è avvenuto con il referendum del 1995?
Anche con il referendum del 1995 il concetto di maggiore rappresentatività continua a sopravvivere.
Infatti la nozione di maggiore rappresentatività continua a rispondere ad un principio della meritevolezza collegata all' esigenza di di selezionare quelle organizzazioni sindacali che tutelino più efficacemente gli interessi dei lavoratori.
Con il referendum del 1995 si arriva ad una grande svolta rispetto al passato perchè : viene a cadere il monopolio della rappresentanza del sindacato confederale .
Il referendum del 95 va ad affermare un criterio di accertamento della rappresentatività sindacale,ai fini della costituzione della RSA .
La sentenza della Corte costituzionale n. 231/2013
L' art 19 St.Lav, cosi come modificato dal referendum del 1995, comporta, per poter accedere ai diritti sindacali previsti dallo stesso Statuto, la necessità di sottoscrivere un contratto collettivo applicato all' unità produttiva.
La rappresentatività e la forza del sindacato deve essere accertata con riferimento alla sottoscrizione del contratto collettivo sia nazionale che aziendale.
Con la sentenza n. 231/2013 la Corte costituzionale non è andata ad effettuare un'abrogazione della norma posta alla sua attenzione.
La Consulta è intervenuta con una pronuncia additiva, che ha avuto l' effetto di estendere la legittimazione alla costituzione di RSA anche ai sindacati che abbiano attivamente partecipato alle trattative per la stipula di contratti collettivi applicati all'unità produttiva, anche se poi successivamente non li abbiano sottoscritti perchè abbiano ritenuto in una successiva fase che non erano idonei a soddisfare gli interessi dei lavoratori.
La suddetta sentenza ha apportato ulteriori modifiche al criterio di rappresentatività in quanto: si fa valere anche il solo aver partecipato alla relativa negoziazione, cosa che in precedenza non era prevista.
Corte Cost. sentenza n. 231/2013• Foto: 123rf.com