Il requisito amministrativo necessario per ottenere l'assegno ordinario di invalidità ai sensi della legge 222/84 (156 settimane nelquinquennio precedente la data di presentazione della domanda) può essere soddisfatto totalizzando la contribuzione obbligatoria versata nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti con quella versata nella gestione separata Inps ai sensi della legge 335/1995. Secondo la Corte vi è pieno diritto alla cumulabilità tra le due tipologie di contribuzione con finalità al raggiungimento del requisito amministrativo che testualmente sottolinea: "Tuttavia il cumulo di periodi assicurativi risulta, nella specie, espressamente previsto e compiutamene disciplinato dalla esaminata disposizione in materia di regolamento delegato (art. 3 del decreto ministeriale 2 maggio 1996, n. 282, cit.) - nella parte non inficiata, per quanto si è detto, da illegittimità - in perfetta coerenza, peraltro, con disposizione di legge (articolo 16 della legge 2 asosto 1990, n. 233, cit.), alla quale rinvia la stessa delega (articolo 2, comma 32, della legge 8 agosto 1995, n. 335, cit.) per stabilirne limiti, principi e criteri direttivi. (Ludovico De Grigiis) LaPrevidenza.it, 16/02/2006
Corte di Cassazione, sentenza 30.12.2004 n°24201
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