di Lucia Izzo - Armonizzare i criteri e procedure per la composizione degli Albi dei Periti e dei Consulenti dei Tribunali con l'obiettivo di consentire l'inserimento negli albi di professionisti con elevate competenze tecnico-scientifiche, in modo da supportare idoneamente i giudici nel loro lavoro di consulenza.
È questo lo scopo del Protocollo d'intesa (qui sotto allegato) siglato lo scorso 24 maggio tra Consiglio Nazionale Forense, Consiglio Superiore della Magistratura e la Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO), volto promuovere e orientare la revisione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici presso i Tribunali attraverso linee guida che risultino coerenti con le disposizioni della legge n. 24/2017.
Lo richiede la c.d. legge "Gelli-Bianco" che all'art. 15, infatti, prevede nuovi criteri per la formazione e l'aggiornamento degli albi dei periti e dei consulenti tecnici tenuti dai Tribunali ai sensi dei codici di procedura civile (artt. 13 ss. disp.att. c.p.c.) e di procedura penale (artt. 67 ss. disp. att. c.p.p.).
Periti e CTU: l'accordo su formazione e aggiornamento degli albi
Alla luce della complessità della medicina e della scienza moderna, il documento risponde, in particolare, all'esigenza di adottare di parametri qualitativamente elevati per la revisione e la tenuta degli albi.
Ciò affinché, in tutti i procedimenti civili e penali che richiedono il supporto conoscitivo delle discipline mediche e sanitarie, le figure del perito e del consulente tecnico siano in grado di garantire all'autorità giudiziaria un contributo professionalmente qualificato e adeguato alla complessità che connota con sempre maggiore frequenza la materia.
Dopo quasi due anni di lavoro, il protocollo mira dunque a promuovere e orientare la revisione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici presso i Tribunali fornendo linee guida coerenti con le disposizioni di legge e capaci di armonizzare i criteri e le modalità della revisione e della successiva tenuta a regime degli albi stessi, in base a standard condivisi a livello nazionale.
Il protocollo rappresenta "una vera e propria svolta sia all'interno degli uffici giudiziari, dove era atteso da magistrati e avvocati, sia nell'ambito degli Ordini dei medici" ha ... il presidente della Decima Commissione del CSM, Renato Balduzzi. Il documento, rappresenterà il testo pilota che sarà poi adattato alle specificità degli altri Ordini delle professioni sanitarie.
Soddisfazione anche da parte del presidente nazionale della Commissione Albo Odontoiatri, Raffaele Iandolo, per aver considerato anche l'Odontoiatria "una professione a sé stante, nel Protocollo" trattandosi di "una professione con competenze tecniche, scientifiche, cliniche del tutto peculiari".
Protocollo d'intesa Albi CTU: le novità
Il documento, nel suo contenuto, mira ad adottare albi con una struttura standardizzata, a partire dalla specificazioni delle professioni ivi registrate, e a renderli pubblici anche sui siti web nei Tribunali nelle loro informazioni essenziali (nominativo, professione e specializzazione con indicazione dei titoli abilitanti, data di iscrizione/riconferma).
Agli iscritti alla FNOMCeO saranno dedicate due sezioni dell'albo, una per la professione medica e una per quella odontoiatrica, mentre al loro interno verranno indicate le diverse specializzazioni, per le quali, si legge, sarà "opportuno prendere a riferimento, indicativo e non esaustivo, quelle corrispondenti alle scuole individuate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca".
Inoltre, per la prima volta viene contemplato tra le specializzazioni il profilo del medico di medicina generale allo scopo di consentire al giudice di avvalersi di "esperti qualificati in questo ambito dell'assistenza sanitaria" ove ciò sia richiesto dalla peculiare natura delle questioni tecniche poste dal procedimento.
Per quanto riguarda ulteriori "sottocategorie", queste potranno essere identificate, dopo un confronto con le società scientifiche riconosciute, anche nella prospettiva della redazione di un Glossario per i Tribunali.
Inoltre, benché il protocollo riguardi precipuamente l'ambito delle professioni sanitarie, viene considerato che questo non esaurisce il novero dei profili di competenza tecnica e scientifica rilevanti nei procedimenti ove insorgano questioni di tutela della salute umana e ambientale. Di ciò dovrà tenerne conto la revisione attuata a livello circondariale.
Massima priorità, tuttavia, assume la piena accessibilità degli albi circondariali e dei connessi fascicoli personali degli iscritti, a livello distrettuale e ultradistrettuale da parte di ogni magistrato: all'uopo si ritiene importante rendere disponibile a tutti i Tribunali un software in grado di informatizzare la gestione dell'albo e dei fascicoli personali, nonché supportare lo svolgimento delle procedure di iscrizione e revisione periodica attraverso la presentazione elettronica delle domande di iscrizione e di riconferma.
Proprio al fine di un'ottimale tenuta dell'albo, nonché per mettere a disposizione di ogni magistrato un quadro informativo il più possibile completo circa le competenze possedute dagli iscritti, è raccomandabile che, all'atto dell'iscrizione o della riconferma, venga fornito un fascicolo personale o una scheda personale, nei quali far confluire tutte le informazioni prodotte nella domanda di iscrizione/riconferma.
Inoltre, ogni tre anni sarà effettuata una revisione degli albi con una doppia verifica: quella circa la volontà dell'esperto di confermare la propria iscrizione e quella relativa alla permanenza dei requisiti in capo a quest'ultimo.