di Lucia Izzo - Nuova revisione dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo, anche stavolta di segno negativo, con la conseguenza che i pensionati a partire dal prossimo anno beneficeranno di un importo della pensione annua inferiore rispetto a chi si è pensionato o si pensionerà quest'anno.
Lo si ricava dal decreto (qui sotto allegato) dello scorso 15 maggio (pubblicato in G.U. n. 131 del 8-6- 2018) con cui il ministero del Lavoro ha rideterminato, a partire dal 1° gennaio 2019, i divisori e i coefficienti di trasformazione di cui alla Tabella A dell'Allegato 2 della legge 247/2007 e alla Tabella A della legge n. 335/1995.
Sinora, la procedura di rideterminazione si è attuata ogni tre anni e, infatti, quella in oggetto coprirà il trienno 2019/2021, ma non sarà così, invece, per la revisione successiva (a partire dal 2022) poiché da allora in avanti la legge ha stabilito una cadenza biennale della revisione.
I nuovi coefficienti, valevoli per il prossimo triennio, confermano il trend negativo in corso negli ultimi anni da quando la revisione è stata introdotta nel 2009. In sostanza, chi dal prossimo anno smetterà di lavorare avrà una pensione annua inferiore (di circa l'1,2%) rispetto a chi si è pensionato o si pensionerà durante quest'anno.
Secondo un calcolo del quotidiano Italia Oggi, ad esempio, un lavoratore con un montante contributivo di 100mila euro che andrà in pensione il prossimo anno a 65 anni d'età, vedrà la sua pensione calata di quasi 900 euro, ovvero 5.245 euro nel 2019 contro i 6.136 euro nel 2009.
Per tutto il periodo in cui ha operato la revisione, ovvero dal 2009 al 2018, spiega il quotidiano, la riduzione media degli assegni ha raggiunto un picco dell'11% a cui si aggiungerà l'ulteriore sforbiciata operata a partire dal prossimo anno, con un calo complessivo che supererà il 12%.
Coefficienti di trasformazione: di cosa si tratta?
I coefficienti di trasformazione, dunque, applicati alla totalità dei contributi versati durante l'arco di vita lavorativa, concorrono al calcolo della pensione con metodo contributivo e consentono di calcolare l'importo annuo della pensione spettante.
Il meccanismo di rideterminazione ha lo scopo di bilanciare e contenere la spesa pensionistica stante l'aumento dell'aspettativa di vita e della permanenza sul lavoro e si applica solo alla parte di pensione calcolata con il sistema contributivo, che dal 2012 è stato esteso a tutti i lavoratori (per gli altri, invece, il calcolo contributivo riguarderà solo le annualità successive al 2012).
Ancora, i coefficienti di trasformazione variano in maniera direttamente proporzionale in base all'età anagrafica del lavoratore al momento in cui questi consegue la prestazione previdenziale, ovvero decide o ha possibilità di andare in pensione.
Divisori e coefficienti di trasformazione dal 1° gennaio 2019
Dall'anno prossimo si partirà dall'età di 57 anni fino a raggiungere i 71 anni di età: quest'ultimo è un valore innovativo rispetto ai precedenti provvedimenti poiché, preso atto dell'aumento della speranza di via, si aggiunge un anno rispetto al'attuale periodo di pensionamento preso in considerazione (che va da 57 a 70 anni)
Inoltre, stante quanto precisato in precedenza, il coefficiente sarà più vantaggioso per chi si ritira dal mondo del lavoro con un'età maggiore: solo lavorando di più, dunque, si potranno "controbilanciare" gli effetti della revisione.
Di seguito ecco i nuovi divisori e coefficienti di trasformazione rideterminati a partire dal 1° gennaio 2019 per i vari anni di età in cui si accede al pensionamento:
- 57 anni: divisore 23,812; coefficiente 4,2%
- 58 anni: divisore 23,236; coefficiente 4,304%
- 59 anni: divisore 22,654; coefficiente 4,414%
- 60 anni: divisore 22,067; coefficiente 4,532%
- 61 anni: divisore 21,475; coefficiente 4,657%
- 62 anni: divisore 20,878; coefficiente 4,79%
- 63 anni: divisore 20,276; coefficiente 4,932%
- 64 anni: divisore 19,672; coefficiente 5,083%
- 65 anni: divisore 19,064; coefficiente 5,245%
- 66 anni: divisore 18,455; coefficiente 5,419%
- 67 anni: divisore 17,844; coefficiente 5,604%
- 68 anni: divisore 17,231; coefficiente 5,804%
- 69 anni: divisore 16,609; coefficiente 6,021%
- 70 anni: divisore 15,982; coefficiente 6,257%
- 71 anni: divisore 15,353; coefficiente 6,513%
Ministero del Lavoro d.m. 15 maggio 2018