di Lucia Izzo - Le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal d.lgs. n. 81/2000 nonché da atti aventi forza di legge, saranno rivalutate, a decorrere dal 1° luglio 2018, nella misura dell'1,9%.
Lo ha stabilito il decreto direttoriale n. 12 del 6 giugno 2018 (qui sotto allegato) del Capo dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e riguardante, per l'appunto, la "Rivalutazione sanzioni concernenti violazioni in materia di salute e sicurezza".
Dal prossimo mese, dunque, vi saranno sanzioni più aspre in presenza di inadempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Si tratta del secondo aumento quinquennale stante la previsioni del menzionato decreto n. 81/2008, come modificato dal d.l. n. 76/2013 (il c.d. pacchetto lavoro) che ha previsto la novità.
Sicurezza sul lavoro: sanzioni rivalutate ogni 5 anni
In pratica, a seguito delle modifiche introdotte da tale decreto legge, convertito dalla legge n. 99/2013, il comma 4-bis dell'art. 306 del T.U. sulla sicurezza stabilisce che "le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonché da atti aventi forza di legge sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore generale della direzione generale per l'attività ispettiva del ministero del lavoro e delle politiche sociali, in misura pari all'indice Istat dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore".
La stessa norma aveva aggiunto che, in sede di prima applicazione, la rivalutazione sarebbe avvenuta, a decorrere dal 1° luglio 2013, nella misura del 9,6%, mentre delle successive rivalutazioni quinquennali si sarebbe occupato un decreto direttoriale.
Sicurezza sul lavoro: dal 1° luglio sanzioni più severe per i trasgressori
È stato il Ministero del Lavoro, in una nota dello scorso 19 aprile, a individuare nell'Ispettorato nazionale del lavoro l'organo che si sarebbe occupato di tali rivalutazioni. Da qui origina dunque il provvedimento in esame che, dal 1° luglio di quest'anno, prevede una rivalutazione pari all'1,9%.
Per effetto di tale modifica, considerando a titolo esemplificativo le violazioni punite con più aspre pene pecuniarie, il datore di lavoro che dimentica di compiere la valutazione dei rischi oppure omette di nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) potrà incorrere in un'ammenda da 2.792,06 a 7.147,67 euro in luogo della forbice attuale (fino al 30 giugno 2018) che va da 2.740 a 7.014,40.
I rivalutati importi delle sanzioni si applicheranno alle violazioni commesse esclusivamente dal 1° luglio 2018 fino al 30 giugno 2023 e non riguarderanno gli accertamenti commessi in precedenza, posto che la rivalutazione si avrà "automaticamente" tenendo a riferimento il momento di commissione della violazione e senza applicazione di alcun arrotondamento.
INL, decreto direttoriale n. 12 del 6 giugno 2018• Foto: 123rf.com