Lo scorso 8 febbraio è stata promulgata la Legge n. 61 del 08.02.2006 (pubblicata sulla G.U. n. 52 del 03.03.2006) che ha istituito le zone di protezione ecologica, a partire dal limite esterno del mare territoriale italiano, entro le quali applicare tutte le misure di prevenzione e repressione dell'inquinamento marino, di protezione dei mammiferi, della biodiversità e del patrimonio archeologico e storico. Nel provvedimento (con il quale si è posto l'obiettivo di prevenire scarichi di sostanze inquinanti in acque internazionali, ma comunque in prossimità delle coste italiane), si è stabilito che all'interno delle istituite zone di protezione, l'Italia esercita la propria giurisdizione in materia di protezione e di preservazione dell'ambiente marino, compreso il patrimonio archeologico e storico, conformemente a quanto previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 e dalla Convenzione UNESCO del 2001 sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo. Nelle suddette zone si applicano le norme del diritto italiano, del diritto dell'Unione europea anche nei confronti delle navi battenti bandiera straniera e delle persone di nazionalità straniera. L'applicazione della normativa resta esclusa per le attività di pesca.
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