Il MISE ridisegna la disciplina della riqualificazione energetica introducendo nuove soglie, 28 massimali ammissibili alla detrazione per tipologia di intervento

di Lucia Izzo - Le agevolazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica, ovvero i bonus energia anche noti come Ecobonus, saranno sottoposti a una revisione che rischia di penalizzare imprese e cittadini.


Il Ministero dello Sviluppo economico, infatti, ha diffuso la bozza di decreto (qui sotto allegato) sviluppato con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'Ambiente.


Secondo quanto previsto dall'ultima legge di bilancio (n. 205/2017) il decreto ha lo scopo di definire i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle detrazioni fiscali per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio, compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento.

Ancora, il decreto aggiorna e semplifica gli adempimenti previsti, adeguandoli alle novità normative intercorse negli ultimi anni allo scopo di rendere il quadro più chiaro ai beneficiari e agli operatori. Scopo è quello di riequilibrare l'impatto economico ed energetico, anche incrementando la produzioni di energie rinnovabili e incentivare al risparmio e all'efficienza energetica in tutti i settori.

L'operatività della riforma, inoltre, dovrebbe avvenire a partire dal terzo mese successivo alla pubblicazione in Gazzetta del decreto, pertanto, rimarrà invariata la disciplina ove i lavori siano effettuati tra il 1° gennaio 2018 e la data di attuazione della misura.

I "tagli" rischiano di colpire soprattutto il settore dei serramenti (la detrazione passerebbe dal 65% al 50%), le schermature solari e la domotica (per cui si registra una perdita di oltre il 50% dello sconto fiscale).

Ecobonus: i nuovi massimali

Il decreto introduce massimali unitari di spesa per ogni singola tipologia di intervento, coerenti con le ipotesi utilizzate per le valutazioni di impatto economico ed energetico condotte nell'ambito della predisposizione della Legge di Stabilità per il 2018.

Nel dettaglio, la bozza di decreto prevede ben 28 "tetti" di spesa, ovvero i massimali ammissibili alla detrazione per tipologia di intervento calcolati per unità di prodotto acquistata.


Per la maggior parte di questi sarà stabilito un limite di agevolazione per metro quadrato (ad esempio per riqualificazione energetica, infissi, schermature solari, isolamento di pavimenti e pareti) oppure al kilowatt (caldaie, pompe di calore, generatori di calore a biomasse).


Il cittadino, quindi, sarà tenuto a rispettare sia il tetto globale per le spese complessivo sia quello parziale, ovvero per i valori unitari, parametrato al metro quadrato o al kW, poiché per la quota che eccede le soglie non sarà ammissibile la detrazione.


Ad esempio, per gli infissi si potrà ottenere una detrazione del 50% del costo sostenuto fino a un massimo di 350 o 450 euro per metro quadrato, a seconda della zona in cui è collocati; anche le schermature solari saranno detraibili al 50%, ma il tetto massimo sarà di 180 euro per metro quadrato; per le caldaie a condensazione, invece, si potrà protare in detrazione, fino al 65%, il costo fino a un massimo tra i 200 e i 250 euro al kW.

Soggetti ammessi alla detrazione

Il decreto stabilisce che la detrazione dell'imposta sul reddito spetta:

- alle persone fisiche, agli enti e ai soggetti di cui all'art. 5 del Testo Unico delle imposte sui redditi (d.P.R. n. 917/1986), non titolare di reddito d'impresa, che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi sugli edifici esistenti, su piani di edifici esistenti o sui unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, se posseduti e detenuti;

- ai soggetti titolari di reddito d'impresa, che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, se posseduti o detenuti.

- agli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché agli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili, di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale. anche rurali.

Ecobonus: gli adempimenti

Per ottenere l'accesso al beneficio i soggetti dovranno depositare in Comune, ove previsto, la relazione tecnica (cfr. art. 8, comma 1, d.lgs. 192/05) e acquisire l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell'intervento ai pertinenti requisiti richiesti.

Ancora, sarà necessario acquisire l'attestato di prestazione energetica e, ove previsto, acquisire la certificazione del fornitore delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica.

Particolare attenzione ai pagamenti delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi: questi dovranno avvenire tramite bonifico bancario o postale dal quale risultino il numero e la data della fattura, la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

La documentazione dovrà essere conservata ed esibita su richiesta dell'Agenzia delle Entrate o di ENEA: l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie e lo sviluppo economico sostenibile, infatti, effettuerà controlli, anche a campione, sulle attestazioni di prestazione energetica relative alla sussistenza delle condizioni di ammissibilità al beneficio, asseverate da professionisti abilitati.


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Foto: 123rf.com
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