di Lucia Izzo - L'INPS prosegue l'opera di "telematizzazione" dei servizi per i cittadini: è il turno delle domande di riposi giornalieri per allattamento (articoli 39, 40 e 41 del d.lgs. n. 151/2001) e di assegno di maternità dello Stato (articolo 75 del d.lgs. n. 151/2001) come chiarisce l'Istituto nel messaggio n. 3014/2018 (sotto allegato).
L'INPS ha sottolineato e ribadito l'impegno profuso nel complesso e graduale processo di telematizzazione dei servizi, avviato a seguito della Determinazione presidenziale n. 75 del 30 luglio 2010 (Estensione e potenziamento dei servizi telematici offerti dall'INPS ai cittadini) finalizzato all'utilizzo esclusivo del canale telematico per la presentazione delle principali domande di prestazioni/servizi.
L'ultimo passaggio riguarda l'entrata in azione del regime telematico anche per quanto riguarda la presentazione delle domande per i riposi giornalieri per allattamento e per l'assegno di maternità dello Stato, sino ad oggi presentate in modalità cartacea.
A tale scopo, l'INPS ha implementato la procedura per l'inoltro on-line delle domande di maternità, già disponibile per i cittadini, i patronati e per il Contact Center integrato, introducendo la funzione di acquisizione delle domande di riposi giornalieri per allattamento per i padri lavoratori dipendenti, sia a pagamento diretto che a conguaglio, e per le madri lavoratrici dipendenti unicamente a pagamento diretto, nonché per le domande di assegno di maternità dello Stato.
Riposi giornalieri per allattamento
I riposi giornalieri per allattamento sono disciplinati dagli artt. 39, 40 e 41 del Testo Unico sulla maternità e sulla paternità (d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151). Si tratta di permessi orari riconosciuti alle lavoratrici madri dipendenti in caso di parto, adozione e/o affidamento durante il primo anno di vita del bambino o dall'ingresso in famiglia del minore adottato/affidato.
In alcuni casi, i riposi giornalieri sono riconosciuti anche al padre lavoratore dipendente ovvero nelle ipotesi di: morte o grave infermità della madre; abbandono del figlio da parte della madre; affidamento esclusivo del figlio al padre richiedente; madre lavoratrice non avente diritto ai riposi (ossia lavoratrice parasubordinata, autonoma, libera professionista, a domicilio, domestica); madre casalinga; rinuncia della madre, lavoratrice dipendente.
Per entrambi i genitori il diritto è riconosciuto al ricorrere delle seguenti condizioni:
- assicurazione all'INPS per la tutela della maternità/paternità;
- attualità del rapporto di lavoro dipendente;
- avvenuta fruizione del congedo di maternità.
Per quanto riguarda la durata, si avranno due ore di riposo al giorno, se l'orario contrattuale di lavoro è pari o superiore alle sei ore giornaliere oppure un'ora di riposo al giorno, se l'orario contrattuale di lavoro è inferiore alle sei ore giornaliere.
In caso di parto o adozione e/o affidamento plurimi i riposi sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere riconosciute al padre anche durante i periodi di congedo di maternità, o nel teorico periodo di trattamento economico spettante alla madre dopo il parto o adozione e/o affidamento, e di congedo parentale della madre.
In caso di fruizione dell'asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa, i riposi si riducono della metà.
La madre lavoratrice dipendente dovrà presentare domanda di riposi giornalieri esclusivamente al datore di lavoro, mentre la domanda del padre deve essere presentata anche all'INPS entro il termine di prescrizione, pari ad un anno e lo stesso dovrà fare la lavoratrice nei casi di pagamento diretto.
Assegno di maternità a carico dello Stato
L'assegno di maternità per lavori atipici e discontinui, denominato assegno di maternità dello Stato, è una prestazione previdenziale a carico dello Stato concessa ed erogata direttamente dall'INPS (art. 75 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151) per ogni figlio nato o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione.
In caso di affidamento non preadottivo l'assegno spetta solo qualora il neonato non sia stato riconosciuto o non sia riconoscibile dai genitori.
L'importo dell'assegno è sottoposto a rivalutazione annuale sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e quantificato nella circolare sui salari medi convenzionali che l'Istituto pubblica annualmente sul proprio sito.
Come presentare domanda per assegno di maternità e riposi allattamento
Le domande per richiedere l'assegno di maternità oppure i riposi giornalieri per allattamento potranno essere presentata dagli utenti utilizzando uno dei seguenti canali a loro scelta:
- WEB - tramite il servizio online accessibile direttamente dal cittadino con PIN dispositivo collegandosi al sito dell'istituto (ww.inps.it);
- Contact Center Multicanale - al numero 803.164 (riservato all'utenza che chiama da telefono fisso) o al numero 06164164 (abilitato a ricevere esclusivamente chiamate da telefoni cellulari con tariffazione a carico dell'utente);
- Patronati - attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi. Si rammenta che tale canale di presentazione delle domande non richiede il possesso del PIN.
Tuttavia, a prescindere dal canale prescelto e al fine di garantire la più ampia informazione e divulgazione delle novità afferenti la presentazione di tali domande mediante modalità telematica, l'INPS introduce un periodo transitorio, pari a tre mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del messaggio (27 luglio 2018).
Gli utenti interessati, quindi, avranno ancora tre mesi di tempo per inviare le domande mediante le modalità tradizionale e, al termine del periodo transitorio, dovrà essere utilizzata esclusivamente in modalità telematica.
Anche la documentazione dovrà essere allegata telematicamente, seguendo le istruzioni indicate nella procedura, mentre l'eventuale certificazione medico-sanitaria necessaria all'istruttoria dovrà essere presentata in originale o, nei casi consentiti dalla legge, in copia autentica direttamente allo sportello oppure spedita a mezzo raccomandata.
INPS, messaggio n. 3014/2018• Foto: 123rf.com