Sullo specifico problema posto dal contribuente, invero, tenuto conto che la Corte Costituzionale (facendo espresso richiamo a precedenti sue pronunce sulla questione: "in particolare, sentenze nn. 431 del 1996, 387 del 1989, e 151 del 1981, nonché ordinarie nn. 390 del 1997 e 276 del 1986") ancora con l'ordinanza n. 461 del 30 dicembre 1998 ha negato "dal punto di vista della natura dei trattamenti, l'esistenza, fra le pensioni privilegiate ordinarie e le pensioni di guerra, di quella identità od omogeneità di situazioni, che, ai fini del trattamento tributario, potrebbe costituire il presupposto del richiamo al principio di eguaglianza, di cui all'articolo 3 Cost.", va, innanzi tutto, ribadito che (Cass., trib., 23 marzo 2005 n. 6289; id., trib., 28 maggio 2004 n. 10344; id., trib., 19 gennaio 2004 n. 685; id., Irib., 29. agosto 2002 n. 12392; id., 1, 5 aprile 1996 n. 3204), mancando una espressa previsione di deroga (disposta, invece, dal D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, art. 34, per le pensioni
di guerra e, per effetto della declaratoria di incostituzionalità di tale norma pronunciata dalla competente Corte con la sentenza 1989 n. 387, anche per le pensioni privilegiate ordinarie militari attribuite ai militari per fatti invalidanti se connessi alla prestazione del servizio di leva) al principio dell'assoggettabilità ad imposizione dello pensioni
, le pensioni privilegiate ordinarie sono soggetto per l'intero ammontare all'IRPEF, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, art. 46, comma 2, (e, a partire dal 1 gennaio 1988, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 46, comma 2), non assumendo alcun rilievo in contrario la considerazione dell'eventuale componente risarcitoria della pensione privilegiata ordinaria, in quanto (Cass., 13 dicembre 2002 n. 17896), da un lato, resta ferma la sua natura reddituale (retribuzione differita), e, dall'altro, perché il carattere risarcitorio di un emolumento non può comportare l'automatica esenzione dello stesso dalla imposizione tributaria, in difetto di una espressa disposizione di legge in tal senso. LaPrevidenza.it, 28/03/2006
Corte di Cassazione - Sezione V - Sentenza n. 27630/2005

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