Com'è noto, il Consiglio di Stato, con parere espresso nell'AdunanzaPlenaria n. 34 del 1° dicembre 1995, ha considerato non più applicabile l'articolo 2 della legge 24 maggio 1970 n. 336 nella parte in cui (comma 2) dispone che, in alternativa all'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, gli interessati possano richiedere il passaggio alla qualifica superiore, se più favorevole. Tale orientamento, confermato da questo Istituto, scaturisce dalle diverse disposizioni normative e contrattuali che, nell'ambito del processo di privatizzazione del rapporto di lavoro, hanno abolito per le qualifiche funzionali e dirigenziali l'automatismo nella progressione di carriera basato sul sistema di classi e scatti (cfr. nota Presidenza del Consiglio dei Ministri dipartimento della Funzione Pubblica n. 969 del 20 marzo 1997). La non applicabilità del disposto di cui all'articolo 2, comma 2, dellalegge 336/1970 viene ora estesa anche ad alcune categorie di personale che, pur continuando ad operare in regime di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 3 del DLgs n. 165/2001, hanno visto sostanzialmente modificata la struttura del trattamento economico con soppressione di ogni forma di automatismo stipendiale (come è avvento, ad esempio per la carriera prefettizia e quella diplomatica). Nei confronti di questo personale, infatti, attraverso il recepimento di diversi accordi sindacali, sono state soppresse le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali facendone confluire il relativo valore economico maturato nella retribuzione individuale di anzianità (RIA). LaPrevidenza.it, 27/03/2006
Inpdap, Nota Operativa 30 gennaio 2006 n° 9

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