L'art. 13 del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni (allegato 1), nell'intento generale di favorire l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori svantaggiati (1), ha introdotto particolari misure di politica attiva del lavoro che operano nell'ottica del raccordo tra operatori pubblici e operatori privati del mercato del lavoro.Più nello specifico, il c. 1, lett. a) consente alle agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro - a fronte dell'assunzione del lavoratore con contratto di durata non inferiore a sei mesi - di operare in deroga al regime generale della somministrazione di lavoro, ai sensi del comma 2 dell'articolo 23, ma solo in presenza di un piano individuale di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, con interventi formativi idonei e il coinvolgimento di un tutore con adeguate competenze e professionalità.Il c. 1, lett. b) prevede invece che, in caso di assunzione con contratto di durata pari ad almeno nove mesi e comunque per un periodo massimo di dodici mesi, dette agenzie possano determinare il trattamento retributivo del lavoratore, detraendo dal compenso dovuto quanto percepito dal lavoratore medesimo a titolo di indennità di mobilità, indennità di disoccupazione ordinaria o speciale, o altra indennità o sussidio la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o inoccupazione, e detraendo dai contributi dovuti per l'attività lavorativa l'ammontare dei contributi figurativi eventualmente previsti.L'agenzia di somministrazione chiederà quindi direttamente alla sede dell'INPS competente in relazione alla residenza-domicilio del lavoratore, le informazioni necessarie ai fini della concreta applicazione della disposizione sopra citata, secondo quanto specificato ai successivi punti 5 e 6. A seguito dell'abrogazione (2) del comma 6 dell'art. 13 in commento - il quale rinviava a norme regionali che disciplinassero la materia - tale disposizione è diventata operativa in data 15 maggio 2005. LaPrevidenza.it, 23/03/2006
Inps, Circolare 15.3.2006 n° 44
Inps, Circolare 15.3.2006 n° 44
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