di Gabriella Lax - Siti web e applicazioni mobili della Pubblica amministrazione dovranno essere accessibili ai disabili, ad eccezione dei casi in cui tali obblighi rappresentino un «onere sproporzionato» per gli stessi enti pubblici.
Un sito web è accessibile «quando può essere usato da qualcuno che ha una disabilità». Dunque rendere accessibile un sito significa fare in modo che i contenuti siano disponibili alla più vasta tipologia di persone e dispositivi. Ciò implica l'adozione di una serie di misure e di accorgimenti per cui le persone tipi diversi di disabilità e che sono costrette ad usare software e hardware (anche di vecchio tipo) non siano penalizzate nell'uso della rete. Il principio dell'accessibilità è sancito adesso dal decreto legislativo che recepisce la direttiva Ue 2016/2102 (riguardo appunto l'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici) approvato dal consiglio dei ministri nei giorni scorsi.
Siti e applicazioni mobili P.a. accessibili
La nuova disciplina introduce modifiche mirate alla legge Stanca n.4/2004 sull'accesso dei disabili agli strumenti informatici, riaffermando il principio dell'accessibilità dei siti web delle p.a., punto cardine del Codice dell'amministrazione digitale (Cad). Ne discende che, nella dichiarazione di accessibilità, gli enti pubblici dovranno motivare le ragioni per cui parti del sito web o dell'applicazione mobile non sono accessibili per "onere sproporzionato".
Nel caso in cui vi siano parti del sito web non accessibili bisognerà motivarne la ragione. Nei portali invece, andrà inserito un link che possa raccogliere il feedback degli utenti che dovrà essere comunicato, oltre che agli enti pubblici, anche all'Agenzia per l'Italia digitale. Questo consentirà di chiedere agli enti informazioni, servizi e documenti che dovranno essere fornite «in modo adeguato e opportuno entro un ragionevole periodo di tempo».
Toccherà all'Agenzia per l'Italia verificare la dichiarazione di accessibilità e la relativa valutazione di conformità al modello e ai casi di inaccessibilità. In caso di contestazione sulla dichiarazione di inaccessibilità, l'Agid dovrà fare una segnalazione al difensore civico digitale, che risulta, in questi casi, autorità nazionale competente. La stessa Agid, sentite le associazioni rappresentative delle persone con disabilità, nonché le case produttrici di software per l'accessibilità dei siti web, diffonderà apposite linee guida con i requisiti tecnici e le metodologie per la verifica dell'accessibilità.