di Gabriella Lax - Per i commercialisti la sanzione per le violazioni dell'obbligo di formazione continua non è più applicabile. A stabilirlo il Cndcec (Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili) con nota informativa n. 60 del 3 agosto 2018 (sotto allegata).
Cndcec, mancato obbligo formazione abrogata sanzione
Circa l'applicabilità della sanzione accessoria prevista per i soggetti che non adempiono all'obbligo formativo stabilito nell'art. 15, comma 9 del Regolamento recante il "Codice delle Sanzioni disciplinari" che dispone l'esclusione dei commercialisti ed esperti contabili non in regola con i crediti formativi dagli elenchi previsti da specifiche normative, il Cndcec ritiene che tale sanzione accessoria deve ritenersi implicitamente abrogata.
La norma era contenuta nel Codice delle sanzioni, in vigore dal 1° gennaio 2017, con l'obiettivo di armonizzare la disciplina delle sanzioni relative alla violazione dell'obbligo di formazione continua alle previsioni presenti nel vecchio Regolamento per la formazione continua (articolo 18, comma 4), in vigore fino al 31 dicembre 2017.
Tuttavia, considerato che tale norma non è stata riportata nel nuovo Regolamento, entrato in vigore il 1° gennaio 2018, l'articolo 15, comma 9 si deve ritenere abrogato.
Per uniformare la normativa relativa a questa tematica, nei prossimi mesi, il Consiglio Nazionale provvederà a revisionare il Codice delle Sanzioni.
Commercialisti regolamento sanzioniCommerciali nota 60/2018