di Gabriella Lax - In arrivo i tagli alle pensioni d'oro. Alla base dell'intervento una istanza perequativa: da cavallo di battaglia della campagna elettorale, il taglio delle pensioni con importo superiore a 4.000 euro si concretizza con la presentazione alla Camera dai capigruppo di M5S e Lega D'Uva e Molinari, il 6 agosto scorso, del disegno di legge dal titolo "Disposizioni per favorire l'equità del sistema previdenziale attraverso il ricalcolo contributivo dei trattamenti pensionistici superiori a 4.000 euro mensili" (in allegato). Il provvedimento potrebbe essere esaminato dal Parlamento già dal settembre prossimo.
Secondo i firmatari, la ratio del disegno di legge è dettata dalla «evidente necessità di apportare al settore pensionistico un correttivo improntato a ragioni solidaristiche e di equità sociale, ancor più urgente nell'attuale fase socio- economica del Paese. Infatti, in costanza di una congiuntura economica che da qualche anno ha assunto un carattere di grave criticità, non solo in ambito nazionale, le fasce reddituali più basse della popolazione si trovano ad affrontare difficoltà sempre crescenti».
Pensioni d'oro, chi subirà il taglio degli assegni?
I numeri parlano di circa 158mila pensioni nel mirino, con tagli che comporteranno un recupero per le casse dello Stato di 500 milioni di euro l'anno, dunque 5 miliardi in 10 anni. Il disegno di legge, nell'art. 1, evidenzia come gli interventi riguarderanno le pensioni
superiori a 80mila euro lordi l'anno, quelle composte da un assegno pensionistico mensile superiore ai 4mila euro netti. Secondo qualcuno la lancetta potrebbe scendere a 3800 euro. Oggetto dei tagli gli assegni pensionistici «dei lavoratori dipendenti pubblici e privati, degli autonomi e dei vari fondi confluiti all'interno dell'Inps compresi i dipendenti pubblici», più semplicemente quelli relativi ai vitalizi parlamentari o dei consiglieri regionali. I trattamenti pensionistici, si legge, «sono ricalcolati riducendo le quote retributive alla risultante del rapporto tra il coefficiente di trasformazione relativo all'età dell'assicurato al momento del pensionamento e il coefficiente di trasformazione corrispondente all'età prevista per il pensionamento di vecchiaia». In sostanza il meccanismo di riduzione convenzionale, non viene calcolato su una valutazione dell'entità della contribuzione accreditata piuttosto in relazione all'età in possesso al momento del pensionamento nonchè al valore dell'assegno pensionistico lordo. In linea di massima: quanto minore è l'età di pensionamento maggiore sarà, di conseguenza, la riduzione del trattamento pensionistico.Pensioni d'oro e dubbi di costituzionalità
Prima del 2011 gran parte delle pensioni era assegnata con metodo retributivo. La riforma colpirebbe proprio la quota retributiva, penalizzando coloro che sono andati in pensione prima del tempo. Bassa età di pensionamento e pensione alta: in pratica le categorie che subiranno maggiori decurtazioni sono quelle in cui è maggiore il rapporto fra il "coefficiente di trasformazione" in vigore quando si è usciti dal mondo del lavoro e quello "effettivo", ovvero quello che si sarebbe determinato andando in pensione all'età prevista dalla legge, circa 67 anni, nel caso in cui la legge dovesse essere in vigore dal 2019.
Sono tanti però i dubbi sulla costituzionalità del disegno di legge, le cui modalità previste non si concretizzano in un contributo di solidarietà, ma in un ricalcolo da retributivo a contributivo che risolve in un prelievo fiscale solo per una quota di pensionati. Ma nella relazione introduttiva, i firmatari chiariscono che «le misure proposte non costituiscono un contributo di natura tributaria, giacché non si tratta di somme prelevate e acquisite dallo Stato, né destinate alla fiscalità generale. Infatti il prelievo è di competenza diretta dell'Inps, che lo trattiene all'interno delle proprie gestioni per specifiche finalità solidaristiche e previdenziali».
Taglio pensioni, clausola di salvaguardia ed esclusioni
La clausola di salvaguardia, all'art. 4 prevede che l'applicazione del meccanismo di ricalcolo, come previsto dal disegno di legge, non potrà in alcun caso comportare la riduzione dei trattamenti pensionistici o degli assegni vitalizi interessati al di sotto della soglia degli 80.000 euro lordi annui, nonché perequazioni.
Infine, saranno escluse dal meccanismo le pensioni di invalidità, i trattamenti pensionistici di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984 n. 222, i trattamenti pensionistici riconosciuti ai superstiti e i trattamenti riconosciuti a favore delle vittime del dovere o di azioni terroristiche, di cui alla Legge n° 466/1980 e successive modificazioni e integrazioni.
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