di Gabriella Lax - Si tratta di aiuto di Stato solo nel caso in cui l'intervento pubblico può produrre un vantaggio per l'impresa cui è rivolto. Tuttavia un trasferimento di denaro da un soggetto pubblico ad un'impresa non si traduce necessariamente un vantaggio per quest'ultima. Così Unioncamere risponde in merito alla concessione e gestione degli aiuti di stato alle imprese.
Unioncamere, "Aiuto di stato" solo se aumenta competitività
Secondo la stessa Unioncamere, preliminarmente, per "aiuto di Stato" si intende ogni possibile beneficio conferito con un atto della pubblica autorità ad una impresa che opera sul mercato per prevenire o compensare equilibri di varia natura. Le forme di aiuti si possono concretizzare in svariati modi: iniezione di capitale, garanzie, prestiti, profitti degli investimenti, ecc.
Secondo la riposta di Unioncamere dunque ad esempio possono costituire oggetto di contributi in "de minimis" le spese di viaggio di un'impresa per la partecipazione, per esempio, a un evento o a una manifestazione promozionale.
A contrario, non siamo in presenza di un aiuto di stato nel caso di concessione di voucher per la copertura delle spese per l'attività svolta dai tutor aziendali per dei progetti di alternanza scuola-lavoro. Nella situazione di specie le imprese non godono di nessun vantaggio poichè il voucher costituisce tutt'al più un risarcimento per i costi che l'impresa dovrà sostenere per assistere lo studente. L'alternanza scuola-lavoro è una metodologia didattica svolta sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica in questo modo il giovane che sviluppa l'esperienza rimane giuridicamente uno studente, di conseguenza l'inserimento in azienda non costituisce un rapporto di lavoro. Le competenze apprese nei contesti operativi integrano quelle scolastiche al fine di realizzare il profilo educativo, culturale e professionale previsto dal corso di studi.
In ogni caso le imprese ospitanti dovranno garantire da un lato capacità strutturali, dunque spazi adeguati per consentire l'esercizio delle attività ricomprese in alternanza scuola-lavoro; capacità tecnologiche, ossia la disponibilità di attrezzature idonee per l'esercizio delle attività in convenzione; infine capacità organizzative, consistenti in adeguate competenze professionali per la realizzazione delle attività.