Il Pua è un provvedimento che sintetizza in un unico atto il rilascio di ogni altra autorizzazione, intesa, parere, nulla osta, o atto di assenso in materia ambientale

di Gabriella Lax - Un provvedimento unico ambientale (Pua) che riunisce in un unico atto il rilascio di ogni altra autorizzazione, intesa, parere, nulla osta, o atto di assenso nelle materie ambientali. Tutte le novità sono raccolte nelle linee guida del ministero dell'ambiente (in allegato).

Che cos'è il Pua

Il Pua contiene l'autorizzazione integrata ambientale (Aia), ed ancora le autorizzazioni paesaggistiche e culturali, le autorizzazioni sismiche, le autorizzazioni relative agli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee e i nulla osta idrogeologici.

Viene così recepita la direttiva 2014/52 dell'Unione europea, passata ad un primo esame del Governo il 10 marzo 2017. L'obiettivo della direttiva, che accoglie ma modifica, in parte, la direttiva madre in materia di valutazioni ambientali, è quello di ridurre criticità e lunghezze del procedimento e, allo stesso tempo, conservare i livelli di tutela ambientale. In questo contesto, il "provvedimento unico ambientale" coordina e sostituisce ogni titolo abilitativo o autorizzativo riferito a fattori ambientali.

A cosa serve e come richiederlo

Il Pua può essere richiesto per tutti i progetti di competenza statale sottoposti a procedura di Via (Valutazione impatto ambientale). L'autorità competente in sede statale è il ministero dell'ambiente, direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali.

Il proponente trasmette alla Dva l'istanza per il rilascio del PUA utilizzando l'apposito modulo disponibile nella sezione "Specifiche tecniche e modulistica" del Portale delle Valutazioni Ambientali.

All'istanza va allegata la documentazione in formato digitale (predisposta secondo le Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D.Lgs.152/2006, come riporta la guida: progetto di fattibilità tecnico economica (o eventuale diverso livello di progettazione); documentazione ed elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico amministrativa finalizzata al rilascio dei titoli ambientali richiesti, incluse, nel caso di richiesta di Autorizzazione Integrata Ambientale, le informazioni previste ai commi 1, 2 e 3 dell'art.29-ter del D.Lgs.152/2006; studio di impatto ambientale incluse, nel caso di richiesta di Autorizzazione Integrata Ambientale, le informazioni previste ai commi 1,2 e 3 dell'art.29-ter del D.Lgs.152/2006; sintesi non tecnica dello studio di impatto ambientale; informazioni sugli eventuali impatti transfrontalieri del progetto avviso da pubblicare sul Portale delle Valutazioni Ambientali in cui sono riportati anche i titoli ambientali richiesti contestualmente al provvedimento di VIA; dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il valore delle opere da realizzare e l'importo del contributo versato ai sensi dell'art.33 del D.Lgs.152/2006; copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo per gli oneri istruttori; risultati della procedura di dibattito pubblico eventualmente svolta (articolo 22 del D.Lgs.50/2016); valutazione di impatto sanitario (se pertinente); piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo (se pertinente).

La procedura

La commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale si occupa dell'istruttoria tecnica per fornire un parere sulla base del quale sarà emanato il provvedimento di Via, previa acquisizione del concerto del ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Il proponente può richiedere alla direzione valutazione ambientale, con adeguate motivazioni, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a 180 giorni. La sospensione può essere richiesta o concessa una sola volta nel corso dell'intera procedura. Se il proponente non trasmette la documentazione integrativa entro il termine perentorio stabilito nella comunicazione della Dva, l'istanza si intende ritirata. La Dva procede all'archiviazione della medesima.

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