di Gabriella Lax - Il decreto legislativo di armonizzazione del codice della privacy al regolamento Ue sulla protezione dei dati n. 2016/679, approvato definitivamente dal governo lo scorso 8 agosto, interviene anche sulla privacy delle persone decedute. Anche in questo caso, la normativa europea lascia la possibilità di decidere a ciascuno stato membro.
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Testamento privacy per i social network, le novità
I diritti della normativa privacy (dall'accesso all'opposizione, dalla cancellazione ala rettifica, e così via) nel caso di dati personali che riguardano persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
Fin qui la nuova normativa non si discosta dalla disposizione del codice della privacy. La novità si trova successivamente, quando viene chiarito che l'esercizio dei diritti non è ammesso nei casi previsti dalla legge o quando, limitatamente all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione, l'interessato lo ha espressamente vietato con dichiarazione scritta, presentata al titolare del trattamento o a quest'ultimo comunicata.
La norma introduce quindi una sorta di testamento per i servizi della rete internet, lasciato scritto dal titolare del profilo o dell'account, del servizio offerto dalla società dell'informazione. Il soggetto titolare di un account di un social potrà negare l'esercizio dei diritti ai propri eredi o comunque a chi potrebbe vantare un interesse, lasciando scritto che non è consentito dare l'accesso ai propri eredi o familiari.
Testamento privacy per i social network, le modalità
Il testamento social va inserito in una dichiarazione scritta presentata al titolare del trattamento o a lui comunicata. Non è non specifica alcuna formalità solenne, né l'indicazione di requisiti utili alla certezza della provenienza del documento e alla genuinità del contenuto dello stesso. la volontà dell'interessato di vietare l'esercizio dei diritti deve risultare in modo non equivoco e deve essere specifica, libera e informata. Il divieto, aggiunge il decreto, può riguardare l'esercizio soltanto di alcuni dei diritti: ad esempio potrà essere vietata la cancellazione, ma non l'accesso.In omaggio al rispetto assoluto della ultime volontà on line dell'interessato, si prevede che lo stesso abbia in ogni momento il diritto di revocare o modificare il divieto.Il testamento
social non è incondizionato poichè il divieto non può produrre effetti pregiudizievoli per l'esercizio da parte dei terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell'interessato nonché del diritto di difendere in giudizio i propri interessi.I diritti patrimoniali e il diritto di difesa prevalgono sulle ultime volontà social. In ultimo c'è da constatare che la norma non chiarisce se questo diritto può essere esercitato anche da un minore di età, purché di almeno 14 anni, soggetto che altro articolo del decreto legislativo di armonizzazione autorizza a esprimere il consenso relativo al trattamenti dei dati connesso ai servizi della società dell'informazione. In questo caso le risposte arriveranno dalla prassi dopo l'applicazione. • Foto: 123rf.com