di Annamaria Villafrate - Con il messaggio n. 3190 del 22 agosto (sotto allegato), avente ad oggetto la "Gestione delle trattenute su pensioni erogate in regime di totalizzazione ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e in regime di cumulo ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232" l'INPS fornisce importanti indicazioni sulle modalità di restituzione dei finanziamenti da parte dei pensionati che hanno scelto i suddetti regimi pensionistici per evitare di perdere i contributi versati in gestioni diverse.
Prima di vedere il contenuto del messaggio INPS però ricordiamo brevemente in cosa consistono i due regimi pensionistici del cumulo e della totalizzazione:
- Pensioni: il cumulo gratuito
- Pensioni: la totalizzazione
- Limiti quota cedibile per la stipula di finanziamenti
- Traslazione per finanziamenti a carico di 1/5 dello stipendio
- Pensioni: chiarimenti di dettaglio sulle trattenute
Pensioni: il cumulo gratuito
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Il regime del cumulo gratuito permette di unire i pezzi contributivi di diverse gestioni previdenziali rispetto a quella di appartenenza, che finirebbero con l'andare persi, senza sborsare un centesimo. I contributi versati nelle varie gestioni contribuiscono ad aumentare l'importo della pensione e a far maturare il diritto a quelle di anzianità, vecchiaia, ecc.
Pensioni: la totalizzazione
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La totalizzazione permette di acquisire il diritto a una sola pensione di vecchiaia, di anzianità o superstiti a lavoratori (dipendenti, autonomi e professionisti) che, durante la loro vita lavorativa, hanno versato contributi in casse, gestioni o fondi previdenziali differenti. Questo regime è vantaggioso soprattutto per i lavoratori parasubordinati (co.co.co., a progetto, ecc.), iscritti alla "gestione separata", perché i loro contributi non possono essere uniti a quelli di un'altra cassa o fondo di previdenza.
Limiti quota cedibile per la stipula di finanziamenti
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Nel messaggio n. 3190 del 22 agosto l'INPS indica i limiti a cui è sottoposto il calcolo della quota della pensione cedibile per stipulare contratti di finanziamento:
- "la quota cedibile non può eccedere il quinto dell'importo della pensione, al netto di tutte le trattenute aventi natura prioritaria, risultante nei sistemi di elaborazione al momento dell'estrazione ai fini del relativo pagamento;
- nel calcolo della quota cedibile deve essere salvaguardato il trattamento minimo dell'assicurazione generale obbligatoria, annualmente stabilito dalla legge".
Ne consegue che, chi percepisce la pensione in regime di totalizzazione o cumulo e richiede un finanziamento, il limite della quota cedibile di 1/5, al netto di tutte le trattenute, deve essere calcolata sull'importo totale di quella in pagamento, anche se erogata da Casse o Enti pensionistici diversi dall'INPS.
Traslazione per finanziamenti a carico di 1/5 dello stipendio
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Che cosa succede invece se il pensionato deve restituire un finanziamento contratto quando lavorava e subiva la trattenuta di 1/5 sullo stipendio?
In questo caso l'INPS chiarisce che occorre traslare il residuo piano di ammortamento sulla pensione effettivamente in pagamento. Nel caso in cui l'importo della pensione in pagamento risulti inferiore a quello delle stipendio percepito in passato e quindi insufficiente a soddisfare l'importo della rata, questa verrà diminuita. Nel caso opposto, ovvero se la pensione dovesse aumentare per effetto della maturazione di altre quote, l'importo della trattenuta per estinguere il finanziamento verrà aumentato di conseguenza.
Pensioni: chiarimenti di dettaglio sulle trattenute
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L'Istituto previdenziale fornisce, altresì, indicazioni su trattenute per:
- somme dovute all'INPS derivanti da indebiti pensionistici e da TFS/TFR;
- indebiti post mortem;
- pignoramenti presso terzi;
- APE volontario;
- APE sociale erogato indebitamente;
- assegni;
- oneri da riscatto ai fini pensionistici.
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Inps messaggio n. 3190 del 22-08-2018• Foto: 123rf.com