Chi vuole offrire servizi relativi alle cripto-valute deve comunicarlo al ministero dell'economia (Mef) e, successivamente, dovrà iscriversi in uno speciale Registro telematico tenuto dall'Oam

di Gabriella Lax - Chiunque è interessato a svolgere in Italia l'attività di prestatore di servizi relativi all'utilizzo di valute virtuali (bitcoin e sorelle per intenderci) è tenuto a darne comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze.

Bitcoin, schedati i gestori

A stabilirlo è una prima bozza di decreto sulle criptovalute, del ministero dell'economia e delle finanze (sotto allegata).

Il provvedimento stabilisce che il prestatore di servizi, per poter esercitare l'attività nel nostro Paese, dovrà iscriversi in uno speciale Registro telematico, tenuto dall'organismo degli agenti e dei mediatori (Oam).

Toccherà poi al Mef inoltrare alla Guardia di finanza dati e informazioni dei prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, inclusi quelli relativi ai soggetti la cui comunicazione non sia stata integrata nel registro.

Nella bozza viene definito prestatore di servizi in relazione alle valute virtuali: «Ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, servizi funzionali all'utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale». All'articolo 3 si legge che, prima di iniziare a svolgere l'attività di «gestore di criptovalute», il soggetto interessato debba fare una comunicazione al Mef contenente i dati dell'aspirante gestore (o del gestore già in attività).

Dunque l'aspirante gestore di criptovalute (e il gestore già in attività) dovranno trasmettere al Mef, tramite posta elettronica certificata, un formulario (allegato al decreto) che, compilato e sottoscritto, sarà correlato in calce la firma elettronica qualificata o digitale del professionista.

Nel caso in cui i prestatori di servizi, relativi all'utilizzo di valuta virtuale, siano persone giuridiche, il formulario dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante.

Alla comunicazione al Mef dovrà essere allegata una copia del documento di identificazione del firmatario. Spetterà infine all'Oam avviare la gestione della sezione speciale del Registro informatizzato dei gestori di criptovalute, per il completamento dell'attività di primo censimento dei soggetti operanti sul mercato dei servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale.

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Bozza decreto Mef criptovalute

Foto: 123rf.com
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