di Gabriella Lax - Sul tema dei richiedenti asilo che non riescono ad entrare nelle liste di disoccupazione perché senza una residenza arrivano, con la circolare n. 10569 del 27 agosto 2018 (in allegato), i chiarimenti del Ministero del Lavoro e dell'Anpal.
Il tentativo è dare una risposta alle richieste relative all'accesso ai servizi e alle misure di politica attiva del lavoro da parte dei cittadini non comunitari richiedenti e titolari di protezione internazionale e, in particolare, sul requisito della "residenza".
Richiedenti asilo nelle liste dei disoccupati
Il documento congiunto conferma quanto aveva già aveva comunicato, il 23 maggio 2018, la stessa Anpal: per i richiedenti asilo basta solo l'indicazione della dimora abituale. La circolare di Ministero e Anpal è indirizzata ai centri per l'impiego per «Garantire la parità di trattamento delle persone su tutto il territorio nazionale e l'accesso da parte dei cittadini stranieri, con particolare riferimento ai richiedenti/titolari di protezione internazionale, alle misure di politica attiva del lavoro, le quali costituiscono presupposto indefettibile di una efficace strategia di integrazione socio-lavorativa».
Per "dimora abituale" s'intende, nel caso degli stranieri richiedenti asilo, quella del centro d'accoglienza, una posizione che però non va a sostituire quella anagrafica. Viene però fissato così il diritto del richiedente asilo di ottenere l'iscrizione anagrafica.
Accesso ai servizi da parte dei cittadini stranieri
La previsione del requisito della residenza
ha evidenziato problemi applicativi con riferimento all'ipotesi in cui la richiesta di accesso ai servizi e alle misure di politica attiva del lavoro arrivi da un richiedente protezione internazionale, di solito ospitato in un centro di accoglienza. La stessa Anpal, col messaggio n. 6202 del 23 maggio 2018, ha sostenuto che, Considerato il caso di lex specialis che il d.lgs. 142/2015 assume con riferimento a questa specifica categoria di soggetti vulnerabili, «il requisito della residenza anagrafica per l'accesso ai servizi e alle misure di politica attiva del lavoro erogati dai Centri per l'impiego- previsto dall'articolo 11 del D.Lgs. 150/2015 - per i richiedenti/titolari protezione internazionale è soddisfatto dal luogo di dimora abituale». Si tratta, in questo caso, di una interpretazione coerente con la possibilità, riconosciuta ai richiedenti protezione internazionale dal citato art. 22 del d.lgs. 142/2015, di svolgere attività lavorativa dopo 60 giorni dalla presentazione della domanda di asilo. Quindi dovrà essere consentito a tali soggetti l'accesso ai servizi e alle misure di politica attiva del lavoro erogati dai Centri per l'impiego, rispetto a cui il rilascio della dichiarazione immediata di disponibilità, di cui all'articolo 19 del d.lgs. 150/2015, è un passaggio utile, per i successivi momenti relativi alla profilazione qualitativa, sottoscrizione del patto di servizio personalizzato e attivazione della persona nella ricerca di un nuovo lavoro.
Nota_congiunta_ANPAL_MLPS_stranieri_CPI_prot_10569_27_08_2018
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