di Lucia Izzo - Salvo colpi di coda dell'ultimo momento, si avvia a divenire operativa la riforma che ha modificato l'iter per diventare avvocati. Dal prossimo 28 settembre, infatti, i praticanti saranno chiamati a svolgere dei corsi di preparazione all'esame di Stato: in sostanza, tutti i laureati in giurisprudenza che da tale data si iscriveranno al registro dei praticanti dovranno sostenere dei corsi di preparazione per accedere alla professione di avvocato.
Si tratta di un adempimento previsto dall'art. 43 della legge forense (n. 247/2012) e regolamentato dal d.m. Giustizia n. 17/2018 che stabilisce tra l'altro i contenuti formativi dei corsi, la durata minima, le modalità e le condizioni per la frequenza e lo svolgimento delle verifiche intermedie e finali.
Aspiranti avvocati: i nuovi corsi di formazione
I corsi, a contenuto sia teorico che pratico, saranno articolati in modo tale da sostenere e integrare la preparazione del tirocinante necessaria allo svolgimento dell'attività professionale e all'espletamento delle prove previste dall'esame di Stato per l'abilitazione alla professione forense.
Il citato d.m. Giustizia ha stabilito che i corsi avranno una durata minima non inferiore a 160 ore distribuite in maniera omogenea nell'arco dei 18 mesi di tirocinio, ovvero in tre semestri totali. Poiché i corsi si svolgeranno in parallelo con il tirocinio professionale, gli incontri saranno organizzati in modo tale da non pregiudicare l'assistenza alle udienze nonché la frequenza dello studio professionale o degli altri uffici legali o luoghi in cui il tirocinante svolga la pratica (ad es. uffici giudiziari).
Un impegno serio scandito anche da verifiche, intermedie e finali, che il praticante dovrà superare per poter completare il suo percorso e accedere all'esame di Stato: al termine dei primi due semestri (ovvero nei mesi di aprile e ottobre) e al termine del tirocinio saranno previste tali verifiche che consisteranno in test a risposta multipla sulle materie seguite nel relativo periodo.
Alle verifiche potranno accedere solo coloro che abbiano frequentato l'80% delle lezioni e, chi non riuscirà a superare la prova, dovrà ripetere l'ultimo ciclo semestrale di formazione ed effettuare la relativa verifica al successivo appello. Il mancato superamento della verifica finale, invece, impedirà il rilascio del certificato di compiuto tirocinio richiesto dalla legge professionale (e necessario per accedere all'esame di Stato) e anche in tal caso il praticante dovrà ripetere l'ultimo ciclo semestrale.
Corsi di formazione: i punti ancora da chiarire
Nonostante, salvo ripensamenti, manchi meno di un mese dalla partenza dei nuovi corsi, rimangono ancora molte zone grigie che rendono plausibile che si spingerà per una proroga. Nel decreto milleproroghe, tuttavia, è stato espressamente inserito solo l'emendamento che protrae per altri due anni lo svolgimento dell'esame di Stato con l'ausilio dei codici annotati (per approfondimenti: Avvocati: esami con le vecchie regole per altri due anni).
Certo, la data del 28 settembre è riservata ai nuovi tirocinanti che saranno soggetti all'obbligo, dunque ancora un paio di mesi potranno essere utilizzati per organizzare lo svolgimento dei corsi che dovranno essere seguiti da tutti i tirocinanti.
Ci si chiede come questo si adatterà alle diverse modalità di svolgimento della pratica. Ad esempio, è nota la possibilità di anticipare (a determinate condizioni) i primi sei mesi di pratica all'ultimo anno del corso di laurea, ma al momento non si conosce come questa possibilità influirà sui corsi di formazione e se anche questi potranno essere eventualmente anticipati.
Inoltre, anche i praticanti che frequentano le Scuole di Specializzazione e coloro i quali svolgono la pratica presso gli Uffici Giudiziari dovranno affrontare i corsi: per i primi si ipotizzano percorsi ridotti da integrare nel biennio di frequenza delle scuole; modalità da valutare anche per i secondi che, invece, svolgono un tirocinio di 18 mesi, di cui l'avvocatura ne riconosce 12, rendendo necessario lo svolgimento presso uno studio legale degli altri 6 mesi di pratica
Inoltre, nonostante i corsi siano di fatto obbligatori per tutti i tirocinanti, il d.m. chiarisce che i soggetti "organizzatori" dei corsi (Consigli degli Ordini, associazioni forensi e altri soggetti previsti dalla legge) possono "programmare il numero delle iscrizioni a ciascun corso" tenuto conto del numero degli iscritti al registro dei praticanti, delle concrete possibilità di assicurare l'effettività della formazione e dell'offerta formativa complessivamente esistente nei circondari interessati.
Appare difficile che i corsi organizzati dai Consigli dell'Ordine possano "assorbire" tutti i nuovi iscritti, soprattutto in quei circondari dove si registra un elevato numero di praticanti ogni anno. Da nord a sud, infatti, i maggiori COA sono al lavoro per trovare i locali adatti, gestire un eventuale "numero chiuso" e assicurare un'offerta formativa nel rispetto dei requisiti sanciti dalla legge.
Tale organizzazione a numero chiuso, tuttavia, potrà penalizzare alcuni tirocinanti che si vedranno costretti che ricorrere a corsi privati tenuti da soggetti accreditati sua dal CNF che dagli Ordini territoriali, oppure presso le Università: questi, stante le diverse modalità di gestione, avranno costi inevitabilmente maggiori rispetto a quelli organizzati dai COA che stanno cercando di contenere la spesa quanto più possibile.