La soglia reddituale per l'accesso al beneficio dell'assegno sociale è definita dall'art. 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995, disposizione questa che ha sostituito tale provvidenza assistenziale a quella della pensione sociale. Alla formazione di tale reddito che, ove superiore alla soglia di lire 6.240.000 per l'anno 1996, esclude il beneficio e, ove inferiore, lo riduce in pari misura, concorrono i "redditi...di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva". Il successivo comma 7 dello stesso art. 3 richiama, per quanto non diversamente disposto dal medesimo e dal comma 6, le disposizioni in materia di pensione sociale di cui alla legge n. 153del 1969. LaPrevidenza.it, 03/04/2006
Corte di Cassazione civile - Sezione lavoro - Sentenza 11.8.2005, n. 16859
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