di Gabriella Lax - Le tante critiche ricevute finora non sono bastate a fermare il cammino del testo di legge sul taglio delle pensioni d'oro che vede come primi firmatari i capigruppo dei due partiti di maggioranza, Riccardo Molinari e Francesco D'Uva. Il testo è stato depositato in commissione Lavoro alla Camera.
Pensioni d'oro, taglio oltre 4.500 euro mensili
La normativa stabilisce una riduzione delle quote retributive delle pensioni e degli assegni vitalizi superiori a 4.500 euro netti al mese (90mila euro lordi l'anno), due soglie maggiorate rispetto a quelle di 4mila euro mensili netti (80mila annui lordi) previste nella bozza circolata tra luglio e agosto.
Sostanzialmente, come riferisce il Sole 24 Ore, la correzione di questi assegni sarebbe fatta in relazione all'età del ritiro, utilizzando il quoziente tra i coefficienti di trasformazione delle età dei pensionati rispetto a un'età di riferimento ridefinita. In questo modo si realizzerebbe un migliore equilibrio attuariale degli assegni rispetto ai contributi versati senza il rischio di non superare l'esame di costituzionalità.
Il conseguente risparmio andrebbe a costituire un fondo da utilizzare per finanziare l'aumento a 780 euro delle pensioni minime e delle pensioni sociali. Alla Camera è stabilito anche di intervenire sui trattamenti pensionistici dei sindacalisti e l'adeguamento al "ricalcolo" anche degli organi costituzionali nell'ambito della loro autonomia.
Pensioni d'oro, come viene calcolato il taglio?
Ma come si calcola il taglio a cui vanno incontro le pensioni d'oro? Il limite di reddito è di 4500 euro netti al mese, riferito però all'assegno previdenziale, non alla sola quota retributiva. Dunque il taglio delle pensioni d'oro riguarda tutti coloro che hanno assegni superiore a 90mila euro lordi all'anno, ovvero 4.500 euro netti al mese.
La differenziazione fra parte retributiva e contributiva riguarda il ricalcolo della pensione, e non l'importo dell'assegno. Destinatari del ricalcolo saranno dunque i soggetti che percepiscono pensioni superiori alle soglie summenzionate, solo sulla parte retributiva della pensione, non su quella contributiva.