Il ddl "Spazzacorrotti" che prevede, tra le tante novità, la Daspo per i corrotti, la non punibilità per chi denuncia e la figura dell'agente infiltrato ha iniziato il proprio cammino parlamentare

di Annamaria Villafrate - Approvato dal governo nei giorni scorsi, il disegno di legge "Spazzacorrotti" inizia il proprio cammino parlamentare. Le novità previste dal provvedimento salutate con maggior favore sono: l'estensione del Daspo (incapacità a contrarre con la P.A. da 5 anni a 7 anni, fino al divieto perpetuo in caso di condanna superiore a due anni di reclusione); l'agente infiltrato e la non punibilità per chi denuncia. Come enunciato però nel disegno, è necessario muoversi anche nella direttrice procedurale e investigativa per contrastare la corruzione e rendere più efficiente l'azione contro i reati commessi ai danni della P.A.

Ecco in pillole le novità:

Anticorruzione, Daspo per chi commette reati contro la P.A.

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Uno degli obiettivi del ddl è di escludere (per un certo periodo) i condannati per delitti gravi contro la P.A dalle procedure di contrattazione a evidenza pubblica. Per rendere incisiva la nuova manovra anticorruzione è stato scelto il termine Daspo, utilizzato in passato per definire il divieto di acceso agli stadi per i tifosi pericolosi.

A tal fine il decreto prevede la sostituzione del comma 2 dell'art 32 ter cp "Incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione" con il seguente: "Essa ha durata di cinque anni. Nondimeno, la condanna a pena superiore ai due anni di reclusione per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316-bis, aggravato ai sensi dell'articolo 61 n. 7, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, secondo comma e 346-bis importa il divieto in perpetuo di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio."

Questa norma potrebbe presentare problemi d'incostituzionalità, al pari del nuovo art 166 cp che, in casi determinati, conferisce al giudice il potere di non estendere gli effetti della sospensione alle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Riabilitazione dopo 15 anni

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Il tema della riabilitazione è trattato dall'art. 179 c.p., che dopo il comma 6 prevede che "Ai fini dell'estinzione di tali pene accessorie la riabilitazione è concessa quando siano decorsi almeno quindici anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o siasi in altro modo estinta e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta e altresì che i suoi effetti non si estendono alle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e della incapacità a contrarre in perpetuo con la pubblica amministrazione."

Non punibilità per chi denuncia o rende disponibile l'utilità percepita

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Il nuovo art. 323-ter c.p dedicato alle cause di non punibilità prevede:

  • il limite temporale di sei mesi per denunciare e beneficiare della non punibilità;
  • che chi denuncia deve anche collaborare attivamente fornendo indicazioni utili per assicurare alla giustizia la prova del reato e i responsabili dello stesso;
  • che se a denunciare è un pubblico ufficiale, un incaricato di pubblico servizio o un mediatore illecito la non punibilità è subordinata al compimento di tre azioni alternative: mettere a disposizione l'utilità percepita; in caso d'impossibilità, rendere disponibile una somma di denaro equivalente oppure indicare elementi utili a individuare il beneficiario effettivo.

No all'agente provocatore, si all'agente infiltrato

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L'art. 323 ter nell'ultimo comma prevede"la non applicabilità della causa di non punibilità se c'è la prova che la denuncia è premeditata a commettere il reato in seguito denunciato"escludendo in tal modo la figura dell'agente provocatore per i reati di corruzione. E' infatti escluso che possa beneficiare della non punibilità chi corrompe e o si faccia corrompere solo per poter poi denunciare il correo.

Le altre novità del ddl anticorruzione

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E non è finita qui: tracciabilità e maggiore trasparenza in materia di finanziamenti dei partiti politici, pene più severe per chi, nell'esercizio della funzione, commette reati di corruzione, confisca dei beni anche se amnistia e prescrizione intervengono nei gradi successivi al primo e assorbimento del "millantato credito" all'interno del reato di "traffico di influenze illecite".

Leggi anche:

- Approvato il ddl spazzacorrotti: tutte le misure

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