Avere un figlio fuori dal matrimonio, di per se', puo' non essere causa di addebito del fallimento nuziale. Lo dice la Corte di Cassazione che ha respinto il ricorso di Anna G., una signora di Perugia che si era separata dal marito nel '99, e che lamentava il fatto che il Tribunale di Perugia, in sede di separazione, non aveva attribuito la colpa del crac nuziale al marito Sandro V. che, 'appena sei mesi dopo l'udienza di comparizione', aveva avuto un figlio da una nuova partner.Per la Suprema Corte, la 'nascita di un figlio fuori dal matrimonio a pochi mesi dopo l'udienza di comparizione dei coniugi non ha carattere decisivo' ai fini della addebitabilita', dal momento che 'essa dimostra soltanto l'esistenza di una relazione extraconiugale' ma non dice se 'tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale'. Anna G., che in sede di separazione aveva ottenuto che l'ex marito versasse solo 150 euro per il mantenimento di ciascuno dei figli minori oltre all'obbligo di provvedere per meta' alle spese straordinarie, si e' rivolta alla Cassazione, dopo il no della Corte d'appello di Perugia (giugno 2002), lamentando, tra le altre cose, che i giudici di merito non avevano tenuto in alcun conto il fatto che il marito l'aveva tradita poiche', appena sei mesi dopo l'udienza di comparizione, era diventato padre di un figlio avuto da un'altra compagna. La Prima sezione civile (sentenza 8216)ha respinto il ricorso di Anna G., sottolinenando che 'in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non puo' fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 del cod. civ. pone a carico dei coniugi'. Invece, scrive piazza Cavour, e' 'necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era gia' maturata una situazione di intollerabilita' della convivenza'. In questa prospettiva, ribadisce la Suprema Corte, 'la nascita di un figlio fuori dal matrimonio a pochi mesi dopo l'udienza di comparizione dei coniugi non ha carattere decisivo, atteso che essa dimostra soltanto l'esistenza di una relazione extraconiugale senza offrire alcun elemento in ordine alla efficacia causale' del flop matrimoniale. Anna G. paghera' anche 1300 euro di spese processuali.
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