La Camera dei deputati ha approvato la proposta di legge volta a riformare l'istituto dell'azione di classe. La parola passa ora al Senato. Tutte le novità e il testo sulla class action approvato

di Lucia Izzo - Lo scorso 3 ottobre la Camera dei deputati ha approvato la proposta di legge volta a riformare l'azione di classe (c.d. class action) allo scopo di potenziare l'istituto allargandone il campo d'applicazione.

Sul provvedimento si attende ora l'esame del Senato.

Leggi Class action: ok della Camera

Il testo approvato (sotto allegato) presenta alcune differenze rispetto a quello originario (per approfondimenti: In arrivo la nuova class action), ma sostanzialmente resta immutato lo scopo di potenziamento ed estensione dell'azione di classe attualmente disciplinata dall'art. 140-bis del Codice del consumo (d.lgs. n. 206 del 2005).


Si punta, in sostanza, ad allargare il campo di applicazione dell'azione di classe sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo, ovvero sia per quanto riguarda i soggetti che possono accedervi, sia le situazione giuridiche che possono fare valere in giudizio.


Ecco tutte le novità:

La "nuova" class action nel codice di procedura civile

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In primis, la proposta di legge A.C. 791-A fa transitare la disciplina dell'azione di classe nel codice di procedura civile, nel quale viene inserito un nuovo titolo VIII-bis, composto dagli articoli da 840-bis a 840-sexiesdecies, relativo ai procedimenti collettivi (azione di classe a azione inibitoria collettiva).


Partendo dalla nuova collocazione della disciplina, si realizza un'estensione dell'ambito di applicazione dell'azione di classe eliminando, anzitutto, ogni riferimento a consumatori e utenti: l'azione sarà sempre esperibile da tutti coloro che avanzino pretese risarcitorie in relazione a lesione di "diritti individuali omogenei".


In particolare, la legittimazione a proporre l'azione è attribuita a organizzazioni e associazioni iscritte in un elenco pubblico istituito presso il Ministero dello sviluppo economico. Per quanto riguarda i destinatari dell'azione di classe, questi saranno imprese ed enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, relativamente ad atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle rispettive attività.

Dal punto di vista oggettivo, l'azione sarà esperibile a tutela delle situazioni soggettive maturate a fronte di condotte lesive, per l'accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni.

Rispetto alla versione approvata in Commissione, inoltre, è stato previsto l'accantonamento della retroattività, punto controverso che avrebbe esposto le imprese a possibili contestazioni relative a un periodo passato tra 5 e 10 anni, a seconda dell'illecito fatto valere.

La riforma prevede di entrare in vigore trascorsi 12 mesi dall'approvazione della legge. Agli illeciti commessi anteriormente continueranno ad applicarsi le disposizioni del codice del consumo.

Azione di classe: il procedimento

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Il procedimento della nuova class action delineata dalla proposta di legge si articola in in tre fasi: la prima e la seconda relative, rispettivamente, all'ammissibilità dell'azione e alla decisione sul merito, di competenza del tribunale delle imprese, e l'ultima, affidata ad un decreto del giudice delegato, relativa alla liquidazione delle somme agli aderenti alla classe.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni di pagamento, anche la procedura di esecuzione forzata potrà essere esercitata in forma collettiva.

In particolare, la domanda per l'azione di classe si andrebbe a proporre con ricorso esclusivamente davanti alla sezione specializzata in materia di impresa competente per il luogo ove ha sede la parte convenuta.

Tale ricorso (così come l'ordinanza che decise sull'ammissibilità della domanda) sarà poi pubblicato nell'area pubblica del portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, in modo da assicurare l'agevole reperibilità delle informazioni in esso contenute.

Ancora, il procedimento della nuova class action sarà regolato dal rito sommario di cognizione e definito con sentenza. Non è consentito disporre il mutamento del rito.

Per quanto riguarda l'ammissibilità, l'azione sarà giudicata inammissibile qualora:

- sia manifestamente infondata (ma l'azione potrà essere riproposta se sopravvengono circostanze diverse o nuove ragioni di fatto o diritto);

- il Tribunale non ravvisi omogeneità dei diritti tutelabili;

- l'attore versi in uno stato di conflitto di interessi nei confronti del convenuto;

- il ricorrente non appaia in grado di curare adeguatamente i diritti individuali omogenei fatti valere in giudizio.

Adesione all'azione di classe

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Quanto all'adesione all'azione, attualmente consentita dal codice del consumo solo dopo l'ordinanza che ammette l'azione, ma non a seguito della sentenza di merito, la riforma prevede che si possa aderire all'azione di classe nella fase immediatamente successiva all'ordinanza che ammette l'azione.

Con tale ordinanza, infatti, il Tribunale che dichiara la domanda ammissibile provvederebbe a fissare un termine perentorio (non inferiore a 40 giorni e non superiore a 150 giorni) per l'adesione all'azione, occupandosi anche di definire i caratteri dei diritti individuali omogenei che consentono l'inserimento nella classe.

L'aderente non assume la qualità di parte e ha diritto ad accedere al fascicolo informatico e a ricevere tutte le comunicazioni a cura della cancelleria. Inoltre, qualora sia nominato un consulente tecnico d'ufficio, l'obbligo di anticipare le spese, l'acconto e il compenso a quest'ultimo spettanti sono posti, salvo che sussistano specifici motivi, a carico del convenuto.

Inoltre, è previsto che si possa aderire all'azione anche in una fase successiva, dopo la pronuncia della sentenza che definisce il giudizio, e che dunque accerta la responsabilità del convenuto. Anche in questo caso sarà il Tribunale, con la sentenza che accoglie l'azione, ad assegnare un termine per l'adesione.

L'azione inibitoria collettiva

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Il testo, inoltre, amplia anche gli strumenti di tutela prevedendo, sempre nel codice e accanto all'azione di classe, un'azione inibitoria collettiva verso gli autori di condotte lesive, ovvero esperibile nei confronti di imprese o di enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità relativamente a fatti commessi nello svolgimento delle loro rispettive attività.

Chiunque abbia interesse, oltre alle suddette organizzazioni e associazioni (iscritte nel citato elenco), potrà chiedere al giudice di ordinare a imprese o enti gestori di servizi di pubblica utilità la cessazione di un comportamento lesivo di una pluralità di individui ed enti, commesso nello svolgimento delle rispettive attività, o il divieto di reiterare una condotta commissiva o omissiva.

La domanda si proporrà con le forme del procedimento camerale (ex artt. 737 c.c. e ss. in quanto compatibili) esclusivamente dinanzi alla sezione specializzata in materia di impresa competente per il luogo dove ha sede la parte convenuta. Il ricorso è notificato al pubblico ministero.

Con la condanna alla cessazione della condotta omissiva o commissiva, il Tribunale può, su richiesta del pubblico ministero o delle parti, ordinare che la parte soccombente adotti le misure idonee a eliminare o ridurre gli effetti delle violazioni accertate. Qualora l'azione inibitoria collettiva sia proposta congiuntamente all'azione di classe, il giudice disporrà la separazione delle cause.

Il patto di "quota lite"

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La nuova proposta di legge si occupa anche di disciplinare il compenso da corrispondere, in caso di accoglimento della domanda, a coloro che svolgono la funzione di rappresentanti della classe e ai difensori, riconoscendo la c.d. quota lite.

Si tratta di un compenso ulteriore rispetto alla somma che il convenuto dovrà pagare a ciascun aderente alla classe a titolo di risarcimento e l'ammontare dovrà essere determinato calcolando una percentuale rispetto dell'importo complessivo che il convenuto dovrà pagare.

Il giudice potrà correggere gli automatismi dettati dagli scaglioni utilizzando una serie di criteri specifici tra cui: complessità dell'incarico, ricorso a coadiutori, qualità dell'opera, sollecitudine nella conduzione delle attività, numero di aderenti.

La misura della percentuale è inversamente proporzionale al numero dei componenti la classe (la percentuale scende all'aumentare del numero dei componenti). Sarà altresì dovuto il rimborso delle spese sostenute e documentate.

Leggi anche Riforma class action: il nuovo testo approvato

DDL Class Action

Foto: 123rf.com
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