di Annamaria Villafrate - Pronto il Codice della crisi e dell'insolvenza che sarà sottoposto all'esame del Consiglio dei ministri alla fine di ottobre. Lo schema del decreto (sotto allegato), rivede e corregge alcuni punti del testo a suo tempo elaborato dalla commissione Rordorf, e si compone di 390 articoli, divisi in quattro parti.
Vediamo le principali novità:
Arriva il Codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza
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Lo schema di decreto legislativo contenente il "Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza" in arrivo si compone di 390 articoli suddivisi in quattro parti:
- codice della crisi e dell'insolvenza;
- modifiche al codice civile;
- garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire;
- disposizioni finali e transitorie.
Codice della crisi: le principali novità
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In attesa dell'approvazione definitiva del testo, vediamo nel frattempo quali sono le principali novità che emergono dalla lettura dello schema, in relazione alla prima parte del codice dedicata alle crisi e all'insolvenza.
Principi generali della riforma
La parola fallimento è sostituita dal temine "liquidazione giudiziale". Lo stato di crisi è da intendersi come una futura insolvenza e il modello processuale per accertare lo stato di crisi o d'insolvenza del debitore deve essere unico.
Misure di allerta
Nel rispetto di quanto sancito dalla raccomandazione n. 2014/135/UE è necessario "consentire alle imprese sane in difficoltà finanziaria di ristrutturarsi in una fase precoce, per evitare l'insolvenza e proseguire l'attività".Questa fase è fondamentale per favorire l'incontro tra debitori e creditori, che così hanno modo di analizzare i motivi del malessere economico e risolverli con un accordo. Incentivi per chi ricorre alle misure di allerta e disincentivi per chi non lo fa e, come indicato nella relazione illustrativa dello schema di decreto: "fermo l'obbligo di segnalare i principali indizi di difficoltà finanziaria ad opera dei principali creditori istituzionali (l'Agenzia delle entrate, l'INPS e gli agenti della riscossione delle imposte) o ad opera degli organi di controllo societari, del revisore contabile o delle società di revisione, se si tratta di impresa gestita in forma societaria."
Procedimento di accertamento giudiziale
Il procedimento giudiziale è l'extrema ratio, da intraprendere solo se le soluzioni stragiudiziali non sono state attivate o non si sono concluse positivamente.
Piani attestati di risanamento ed accordi di ristrutturazione
Integrazione e modificazione degli istituti stragiudiziali definiti "piani di risanamento" e "accordi di ristrutturazione" resi più duttili e fruibili grazie agli accordi agevolati e all'estensione dell'efficacia a creditori non aderenti, che fanno parte di categorie omogenee (anche diverse da quella dei creditori finanziari).
Procedura da sovraindebitamento
Semplificazione della procedura e armonizzazione con le altre discipline dell'insolvenza.
Concordato preventivo
Necessità di incentivare il concordato in continuità, per garantire la prosecuzione (diretta o indiretta) dell'attività aziendale, in base a un piano che consenta di salvaguardare il valore dell'impresa, l'occupazione e il soddisfacimento dei creditori.
Liquidazione giudiziale
Accertamento del passivo improntato a criteri di rapidità, snellezza e concentrazione. La procedura può chiudersi anche con un concordato, se la proposta è supportata da risorse tali da rendere questa soluzione più vantaggiosa per i creditori.
Centralità del pubblico Ministero
Il pubblico ministero potrà presentare il ricorso per aprire la liquidazione giudiziale ogni volta che ha notizia dell'esistenza di uno stato di insolvenza.
Esdebitazione
Esdebitazione di diritto per le insolvenze minori, senza la pronuncia di un provvedimento giudiziale conseguente alla chiusura della procedura di liquidazione giudiziale, salva l'opposizione dei creditori. Necessità della presentazione di una domanda e di una risposta positiva del giudice per l'esdebitazione di insolvenze maggiori.
Crisi e insolvenza dei gruppi d'imprese
Procedura unitaria per trattare l'insolvenza delle varie imprese del gruppo. In caso di sedi giudiziarie diverse sono previsti obblighi di reciproca informazione a carico dei relativi organi. Ricorso unico per l'omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti dell'intero gruppo e per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, senza il venir meno dell'autonomia delle varie masse attive.
Liquidazione coatta amministrativa
La liquidazione coatta amministrativa è applicabile solo quando è il frutto di un procedimento amministrativo teso ad accertare e sanzionare gravi irregolarità di gestione.
Liquidazione giudiziale e misure cautelari penali
Disciplina uniforme per i sequestri penali che sfocino in un provvedimento di confisca, tramite il rinvio al titolo IV del dlgs n.159/2001 (art. 104-bis norme di attuazione del codice di procedura penale) per quanto riguarda la tutela dei terzi e i rapporti tra il sequestro e la procedura di liquidazione giudiziaria.
Schema decreto codice crisi
Relazione illustrativa