Ai sensi dell'art. 3, co. 3 del R.D. 29 marzo 1942 n. 239 il sequestro giudiziario di azioni può eseguirsi unicamente ?sul titolo? mediante diretta apprensione della chartula da parte dell'ufficiale giudiziario laddove l'annotazione sul libro soci è adempimento successivo all'esecuzione del sequestro, idoneo ed opportuno per rendere il vincolo opponibile alla società e ai terzi ma non indispensabile all'attuazione della misura.
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