di Lucia Izzo - La c.d. flat tax, per chi non rientra nel regime super agevolato, sarà prevista all'interno della legge di bilancio 2019, ma per la sua operatività bisognerà attendere il 2020. Lo prevede la bozza più recente della manovra di bilancio (qui sotto allegata) sulla quale nei giorni scorsi si è pronunciata anche la Commissione Europea.
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In particolare, l'UE ha contestato i numeri della manovra gialloverde che provocherebbe una deviazione dal Patto di Stabilità, che rischia di mettere in pericolo la solidità degli accordi.
Ma vediamo, intanto, come sarà la flat tax, le due aliquote e chi resterà fuori dal regime agevolato:
Flat tax: chi paga aliquota al 20%
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La c.d. Flat tax rappresenta un'imposta sostitutiva per imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni di cui potranno beneficiare, dal 1° gennaio 2020, le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi, ovvero percepito compensi, compresi tra 65.001 e 100.000 euro.
Costoro potranno applicare al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, determinato nei modi ordinari, un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito (Ires), delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) pari al 20%.
Inoltre, il testo prevede espressamente che i contribuenti persone fisiche che vedranno applicata l'imposta sostitutiva siano esonerati dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) e dai relativi adempimenti, ma non dall'obbligo di fatturazione elettronica e dalla tenuta dei registri contabili.
Flat tax: chi paga aliquota al 15%
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Si tratta, dunque, di un regime ben diverso da quello super semplificato che resta applicabile ai soli minimi allargati: i contribuenti che percepiscono compensi fino a 65mila euro, già dal 2019 potranno vedersi applicare un'aliquota sostitutiva del 15%, senza obbligo di fatturazione elettronica.
Relativamente alla flat tax, inoltre, il reddito sarà determinato nei modi ordinari, ma fini dell'individuazione del limite, spiega il testo, non rileveranno gli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali e, nel caso di esercizio contemporaneo di differenti attività, si assumerà la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.
Inoltre, per quanto riguarda ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime forfetario, questi non saranno assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, i contribuenti rilasceranno un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva
Chi resta fuori dalla flat tax?
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Diversi i soggetti che restano fuori dall'applicazione dell'imposta sostitutiva.
In primis, non potranno applicarla le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito.
Al palo restano anche i soggetti non residenti, a eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni: per beneficiare della flat tax, questi dovranno produrre nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto.
Dall'applicazione dell'imposta restano esclusi, inoltre:
- i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'art. 10, primo comma, numero 8), d.P.R. n. 633/72, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all'art. 53, comma 1, del D.L. 331/1993;
- gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o imprese familiari (di cui all'art. 5 T.U.I.R.) ovvero a società a responsabilità limitata o ad associazioni in partecipazione;
- i soggetti che hanno percepito redditi di lavoro dipendente o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (cfr. artt. nn. 49 e 50 T.U.I.R.) e che esercitano attività d'impresa, arti o professioni prevalentemente nei confronti anche di uno dei datori di lavoro dei due anni precedenti o, in ogni caso, nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili.
Bozza Manovra Bilancio 2019• Foto: 123rf.com