Al riguardo infatti le risultanze processuali, integrate dall'esito degli accertamenti istruttori disposti in ordine alle vertenze che hanno visto interessata la posizione de qua innanzi al Giudice della legittimità, attestano che la promozione a direttore di prima classe r.e. [alla quale va riferito il riconoscimento del più favorevole trattamento di quiescenza dirigenziale e dei conseguenti benefici recati dalla pronuncia della Corte costituzionale n° 1 del 1991] è stata annullata dal- l'Amministrazione in esecuzione di una sentenza passata in giudicato, idonea a fare stato anche nei confronti del sig. Camponero in quanto parte del relativo giudizio. Ne consegue, con tutta evidenza, l'infondatezza della pretesa vantata dalla parte appellata, a nulla rilevando al riguardo le argomentazioni difensive svolte in tema di consolidamento [alla data di collocamento a riposo, in buona sostanza] del trattamento stipendiale poi posto nel nulla, sia perché trattasi di osservazioni che attengono al rapporto di servizio piuttosto che a quello pensionistico; sia perché lo stesso iniziale riconoscimento era stato in realtà disposto retroattivamente col provvedimento del 1974 ricordato in narrativa, circostanza quest'ultima che rende inconferente il richiamo giurisprudenziale operato nell'ultima memoria difensiva con particolare riguardo alla senten- za di questa Sezione d'appello 2 aprile 2001 n° 72/01 [concernente invero una fattispecie nella quale l'interessato aveva effettivamente svolto la propria prestazione lavorativa in una posizione stipendiale raggiunta a seguito di concorso interno, percependo i connessi emolumenti e vedendosi quindi, solo dopo il collocamento a riposo, annullare la relativa nomina e rideterminare i trattamenti di attività e di quiescenza]. LaPrevidenza.it, 04/05/2006
Corte dei Conti, sezione III appello, Sentenza 1.3.2006 n° 123
Corte dei Conti, sezione III appello, Sentenza 1.3.2006 n° 123
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: