Al riguardo infatti le risultanze processuali, integrate dall'esito degli accertamenti istruttori disposti in ordine alle vertenze che hanno visto interessata la posizione de qua innanzi al Giudice della legitti­mità, attestano che la promozione a direttore di prima classe r.e. [alla quale va riferito il riconoscimento del più favo­revole trattamento di quiescenza dirigenziale e dei conseguenti bene­fici recati dalla pro­nuncia della Corte costituzionale n° 1 del 1991] è stata annullata dal- l'Amministrazione in esecuzione di una sen­tenza pas­sata in giudi­cato, idonea a fare stato anche nei confronti del sig. Campo­nero in quanto parte del relativo giudizio. Ne consegue, con tutta evidenza, l'infondatezza della pretesa vantata dalla parte appellata, a nulla rilevando al riguardo le argo­mentazioni difensive svolte in tema di consolidamento [alla data di collocamento a riposo, in buona so­stanza] del trattamento stipendiale poi posto nel nulla, sia perché trattasi di osservazioni che attengono al rapporto di servizio piuttosto che a quello pensionistico; sia perché lo stesso iniziale ricono­scimento era stato in realtà disposto retroattiva­mente col provvedi­mento del 1974 ricordato in narrativa, circostanza quest'ultima che rende inconferente il richiamo giurisprudenziale ope­rato nell'ultima memoria difensiva con particolare riguardo alla sen­ten- za di questa Sezione d'appello 2 aprile 2001 n° 72/01 [concer­nente in­vero una fattispecie nella quale l'interessato aveva effettiva­mente svolto la propria prestazione lavorativa in una posi­zione sti­pendiale raggiunta a seguito di concorso in­terno, percependo i connessi emo­lumenti e vedendosi quindi, solo dopo il collocamento a ri­poso, an­nullare la relativa nomina e rideter­minare i trattamenti di atti­vità e di quiescenza]. LaPrevidenza.it, 04/05/2006
Corte dei Conti, sezione III appello, Sentenza 1.3.2006 n° 123

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