di Lucia Izzo - Entreranno in vigore dal 10 novembre i cinque decreti legislativi attuativi della riforma penale 2017 (riforma Orlando) approvati dal Consiglio dei Ministri.
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I cinque testi (qui sotto allegati), pubblicati in Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 2018 (Suppl. Ordinario n. 50) introducono importanti novità in materia di ordinamento penitenziario, casellario giudiziale, spese di giustizia funzionali alle operazioni di intercettazione ed esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni.
- Riforma ordinamento penitenziario: assistenza sanitaria e vita in carcere
- Vita detentiva e lavoro penitenziario
- Spese per intercettazioni liquidate dal P.M.
- Condannati minorenni ed esecuzione delle pene
- Modifica alla disciplina del casellario giudiziale
Riforma ordinamento penitenziario: assistenza sanitaria e vita in carcere
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Il più corposo dei provvedimenti è quello inerente la riforma dell'ordinamento penitenziario, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere a), d), i), l), m), o), r), t) e u), della legge 23 giugno 2017, n. 103.
Il testo reca modifiche alle norme sull'ordinamento penitenziario in tema di semplificazione delle procedure, in particolare quelle di sorveglianza, ma anche sulla sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà e di sospensione e revoca delle misure alternative. Modifiche intervengono anche in tema di esecuzione delle pene accessorie ed espiazione della pena in misura alternativa.
Particolare attenzione dalle norme è posta sul tema dell'assistenza sanitaria e della vita penitenziaria. Viene garantito a ogni istituto un servizio sanitario rispondente alle esigenze profilattiche e di cura della salute dei detenuti e degli internati. Si afferma, inoltre, il diritto dei detenuti a ricevere prestazioni sanitarie tempestive, appropriate ed efficaci.
Si introducono, inoltre, disposizioni che garantiscano la conformità a umanità del trattamento penitenziario che deve assicurare il rispetto della dignità della persona ed essere improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a sesso, identità di genere, orientamento sessuale, razza, nazionalità, condizioni economiche e sociali, opinioni politiche e credenze religiose.
Inoltre, il trattamento penitenziario dovrà conformarsi a modelli che favoriscono l'autonomia, la responsabilità, la socializzazione e l'integrazione. Ad ogni persona privata della libertà dovranno essere garantiti i diritti fondamentali e sarà vietata ogni violenza fisica e morale in suo danno.
Vita detentiva e lavoro penitenziario
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Il decreto attuativo n. 124/2018 si occupa della riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere g), h) e r), della legge 23 giugno 2017, n. 103.
Le norme ivi contenute puntano a favorire in ogni modo, negli istituti penitenziari e nelle strutture ove siano eseguite misure privative della libertà, la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale.
L'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario dovranno riflettere quelli del lavoro nella società libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale.
Inoltre, detenuti e internati potranno chiedere di essere ammessi a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito nell'ambito di progetti di pubblica utilità, tenendo conto anche delle specifiche professionalità e attitudini lavorative.
Spese per intercettazioni liquidate dal P.M.
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Il decreto n. 120/2018 reca disposizioni atte ad armonizzare la disciplina delle spese di giustizia, di cui al DPR n. 115/2002, e anche in materia di spese per le prestazioni obbligatorie e funzionali alle operazioni di intercettazione.
Il provvedimento si occupa di velocizzare la liquidazione delle spese relative a prestazioni ai fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni da parte delle competenti autorità giudiziarie (cfr. art. 96 del d.lgs. n. 259/2003).
Sarà l'ufficio del P.M. che ha richiesto o eseguito l'autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione che dovrà emettere, senza ritardo, il decreto di pagamento delle spese relative alle suddette prestazioni e quelle funzionali all'utilizzo delle stesse.
Qualora sussista il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato, il decreto di pagamento sarà titolo provvisoriamente esecutivo.
Condannati minorenni ed esecuzione delle pene
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Il decreto n. 121/2018 si occupa dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 81, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103.
Il decreto disciplina , nel dettaglio, le c.d. misure penali di comunità, ovvero: l'affidamento in prova al servizio sociale, l'affidamento in prova con detenzione domiciliare, la detenzione domiciliare, la semilibertà, l'affidamento in prova in casi particolari.
Queste saranno disposte ove idonee a favorire l'evoluzione positiva della personalità, un proficuo percorso educativo e di recupero, sempre che non vi sia il pericolo che il condannato si sottragga all'esecuzione o commetta altri reati. Tutte le misure devono prevedere un programma di intervento educativo
Si stabilisce che, nei confronti dei condannati minorenni, l'esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunità dovrà favorire percorsi di giustizia riparativa e di mediazione con le vittime di reato.
Tenderà, inoltre, a favorire la responsabilizzazione, l'educazione e il pieno sviluppo psico-fisico del minorenne, la preparazione alla vita libera, l'inclusione sociale e a prevenire la commissione di ulteriori reati, anche mediante il ricorso ai percorsi di istruzione, di formazione professionale, di istruzione e formazione professionale, di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile, e ad attività di utilità sociale, culturali, sportive e di tempo libero.
Modifica alla disciplina del casellario giudiziale
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Il d.lgs. n. 122/2018 reca disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 18 e 19, della legge 23 giugno 2017, n. 103.
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Le modifiche sono volte all'adeguamento rispetto alle più recenti modifiche in materia di diritto penale, anche processuale, e nel diritto dell'Unione europea in materia di protezione dei dati personali. L'obiettivo del legislatore è quello della semplificazione del procedimento e della riduzione degli adempimenti amministrativi. Ad essere interessato dalle modifiche è, principalmente, il Testo Unico in materia di casellario giudiziario (d.P.R. 313/2002).
Le disposizioni del presente decreto, per espressa previsione, acquistano efficacia decorso un anno dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il decreto reca modifiche in materia di provvedimenti iscrivibili, eliminazione delle iscrizioni, in materia di ufficio iscrizione, ufficio territoriale, ufficio locale, ufficio centrale e in materia di servizi certificativi.
D.lgs. n. 124/2018 (Vita detentiva e lavoro penitenziario)D.lgs. n. 123/2018 (Riforma dell'Ordinamento Penitenziario)
D.lgs. n. 122/2018 (Casellario Giudiziale)
D.lgs. n. 121/2018 (Minorenni)
D.lgs. n. 120/2018 (Spese di giustizia e intercettazioni)