di Redazione - E' online il modulo per aderire alla definizione agevolata 2018, la cosiddetta rottamazione-ter delle cartelle. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio portale infatti (e presso gli sportelli) il modello DA-2018 (sotto allegato) da utilizzare per la presentazione delle domande di adesione alla definizione agevolata per i carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. Nella sezione dedicata del portale istituzionale, inoltre, sono consultabili le guide alla compilazione e le Faq contenenti le risposte alle domande più frequenti già pervenute all'Agenzia, predisposte per facilitare i contribuenti nella fase di presentazione dell'istanza.
- Rottamazione-ter: cosa si paga
- Chi può aderire
- Come aderire
- Cosa succede dopo aver presentato la domanda
Rottamazione-ter: cosa si paga
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Per coloro che aderiranno alla 'rottamazione-ter' spiegano le Entrate è previsto il pagamento del solo importo residuo delle somme dovute, senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora, mentre le multe stradali potranno essere estinte in forma agevolata senza corrispondere gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.
L'importo dovuto per chi aderisce potrà essere pagato in un'unica rata oppure dilazionato fino a un massimo di 5 anni in 10 rate consecutive con prima scadenza 31 luglio 2019.
Chi può aderire
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Possono aderire alla nuova Definizione agevolata 2018 tutti coloro che hanno carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 compresi quelli che avevano già aderito:
- alla "prima rottamazione" (dl n. 193/2016) e sono decaduti per non aver versato tempestivamente ed integralmente le rate del piano di definizione;
- alla "rottamazione-bis" (d.l. n. 148/2017) solo nel caso in cui risultino integralmente saldate entro il 7 dicembre tutte le rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018.
Come aderire
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Per aderire alla Definizione agevolata 2018 è necessario presentare, entro il 30 aprile 2019, l'apposito modello di adesione compilato in ogni sua parte, unitamente alla copia del documento di identità.
La domanda potrà essere consegnata debitamente compilata e firmata presso gli Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione presenti su tutto il territorio nazionale (esclusa la regione Sicilia) oppure inviata via pec alla casella della Direzione Regionale di Agenzia delle entrate-Riscossione competente.
L'elenco delle caselle PEC è riportato nei modelli ed è disponibile sul portale dell'agenzia.
Cosa succede dopo aver presentato la domanda
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Entro il 30 giugno 2019 l'Agenzia delle Entrate dovrà inviare al contribuente una comunicazione:
- di accoglimento della domanda contenente l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della Definizione agevolata 2018, la scadenza delle eventuali rate e i relativi bollettini di pagamento;
- di eventuale diniego.
A seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, Agenzia delle entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell'ambito applicativo della Definizione agevolata (c.d. "debiti definibili"), non darà seguito alle procedure esecutive già avviate, salvo che non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo. Inoltre, non saranno avviate nuove procedure cautelari o esecutive, mentre resteranno i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti.
La legge prevede infine che, a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, siano sospesi:
- i termini di prescrizione e decadenza dei carichi inseriti nella domanda;
- gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.
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