di Valeria Zeppilli - Il rito abbreviato potrebbe presto sparire per tutte le ipotesi delittuose che sono punite con la pena dell'ergastolo. Lo stabilisce la proposta di legge (sotto allegata), approvata dalla Camera e pronta a sbarcare in Senato in seconda lettura.
- Il nuovo art. 438 del codice di procedura penale
- Definizione giuridica diversa dal capo di imputazione
- Entrata in vigore
Il nuovo art. 438 del codice di procedura penale
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Con una modifica dell'articolo 438 del codice di procedura penale, il testo prevede ex nuovo comma 1-bis che "non è ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo".
Secondo il nuovo comma 5-ter, inoltre, "nei procedimenti per delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, l'imputato può proporre la richiesta di cui al comma 1 subordinandola a una diversa qualificazione dei fatti o all'individuazione di un reato diverso allo stato degli atti".
il testo aggiunge anche che, se la richiesta di giudizio abbreviato è stata dichiarata inammissibile ai sensi del nuovo comma 1-bis, il giudice che all'esito del dibattimento ritiene invece che per il fatto accertato il giudizio abbreviato sia ammissibile applica la riduzione di pena ai sensi del secondo comma dell'articolo 442.
Definizione giuridica diversa dal capo di imputazione
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La proposta di legge prevede anche l'introduzione di un nuovo comma 2-bis all'articolo 429 c.p.p., stabilendo, come conseguenza della previsione principale che la ha ispirata, che se si procede per un delitto punito con la pena dell'ergastolo
e il giudice dà al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione e che rende ammissibile il giudizio abbreviato, nel decreto che dispone il giudizio va inserito anche l'avviso che l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato entro quindici giorni dalla lettura del provvedimento o dalla sua notificazione.Entrata in vigore
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In ogni caso, si tratta di una conseguenza che spiegherà effetti solo in relazione ai fatti commessi successivamente all'entrata in vigore della legge che sarà emanata se la proposta verrà definitivamente approvata e che quindi non interessa i provvedimenti attualmente in corso.
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