di Gabriella Lax - Sì all'editoria online con l'Iva al 4%. È stata pubblicata ieri, 14 novembre 2018, nella "Gazzetta Ufficiale dell'unione europea" serie L 286, ed entrerà in vigore il prossimo 4 dicembre, la direttiva Ue del Consiglio 2018/1713 del 6 novembre 2018, con la quale i Paesi dell'unione potranno estendere l'aliquota agevolata prevista per i prodotti editoriali su supporti fisici (cartacei o digitali).
Ue, sì all'editoria online con Iva al 4%
Secondo la direttiva 2006/112/CE del Consiglio gli Stati membri possono applicare aliquote ridotte d'imposta sul valore aggiunto (IVA) alle pubblicazioni su supporti fisici. Un'aliquota IVA ridotta non poteva invece essere applicata alle pubblicazioni fornite per via elettronica, che devono essere assoggettate all'aliquota IVA normale.
Per restare in linea con la comunicazione della Commissione del 6 maggio 2015 sul mercato unico digitale per l'Europa e per restare al passo con il progresso tecnologico in un'economia digitale, è stato necessario fare in modo che gli Stati membri fossero autorizzati ad allineare le aliquote IVA per le pubblicazioni fornite per via elettronica alle aliquote IVA più basse applicate alle pubblicazioni fornite su supporti fisici.
Secondo le premesse della recente direttiva ancora, dal gennaio 2015 l'IVA su tutti i servizi forniti per via elettronica è dovuta nello Stato membro del destinatario. Dunque «dato che è attuato il principio della destinazione, non è più necessario applicare l'aliquota normale alle pubblicazioni fornite per via elettronica al fine di assicurare l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno ed evitare distorsioni della concorrenza». Così per impedire «l'ampio ricorso alle aliquote IVA ridotte sui contenuti audiovisivi, è opportuno autorizzare gli Stati membri ad applicare un'aliquota ridotta a libri, giornali e periodici solo se tali pubblicazioni, indipendentemente dal fatto che siano fornite su supporti fisici o per via elettronica, non consistono interamente o essenzialmente in contenuto musicale o video».
Gli Stati membri devono mantenere la possibilità di fissare le aliquote IVA per le pubblicazioni e limitare l'ambito di applicazione delle aliquote IVA ridotte anche quando le pubblicazioni digitali offrano lo stesso contenuto in termini di lettura in presenza di una giustificazione obiettiva. Considerato il fine del nuovo provvedimento europeo ossia «consentire agli Stati membri di applicare le stesse aliquote IVA alle pubblicazioni fornite per via elettronica che attualmente applicano alle pubblicazioni su supporti fisici, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea».
Quindi si arriva al fulcro del provvedimento ossia l'ambito di applicazione cioè «fornitura di libri, giornali e periodici, inclusi quelli in locazione nelle biblioteche forniti su supporti fisici o per via elettronica o in entrambi i formati (compresi gli opuscoli, i volantini e gli stampati analoghi, gli album, gli album da disegno o da colorare per bambini, la musica stampata o manoscritta, le mappe e le carte idrografiche o altri tipi di carte), escluse le pubblicazioni interamente o essenzialmente destinate alla pubblicità ed escluse le pubblicazioni consistenti interamente o essenzialmente in contenuto video o audio musicale».
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