Diventa meno grave il comportamento del dipendente della pubblica amministrazione che esce dall'ufficio senza marcare il cartellino. Le Sezioni unite penali della Cassazione intevengono sulla questione che negli anni ha avuto interpretazioni contrastanti e sanciscono defintivamente che l'impiegato della p.a. che non timbra il cartellino per fare risultare gli spostamenti durante l'orario di ufficio dovra' essere processato solo per il reato di truffa e non anche per quello di falso in atti pubblici come e' accaduto sino ad ora. Scrivono i supremi giudici nella sentenza 15983 che 'i cartellini marcatempo ed i fogli di presenza dei pubblici dipendenti non sono atti pubblici, essendo essi destinati ad attestare da parte del pubblico dipendente solo una circostanza materiale che afferisce al rapporto di lavoro tra lui e la pubblica amministrazione, ed in cio' esauriscono in via immediata i loro effetti, non involgendo affatto manifestazioni dichiarative, attestative o di volonta' riferibili alla p.a.' Applicando questo principio, le Sezioni Unite di piazza Cavour hanno annullato la condanna per falso in atto pubblico inflitta dalla Corte d'appello di Palermo a due dipendenti della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Agrigento che avevano 'falsamente attestato la loro presenza al lavoro nell'ufficio, allontananandosene, invece, senza formale permesso e timbrando il proprio cartellino in mnaiera da non fare risultare gli orari di entrata e di uscita effettivi'.
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