Assegno vitalizio vittime del dovere
Altresì, la sentenza n. 7761 del 27.03.2017 ha precisato che in favore delle vittime del dovere e dei soggetti ad essi equiparati, l'ammontare dell'assegno vitalizio mensile è uguale a quello dell'analogo assegno attribuito alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, essendo la legislazione primaria in materia permeata da un intento perequativo, il tutto in conformità ad un principio di equità posto dall'art. 3 della Costituzione.
Il caso
Il Ministero, nel suo ricorso per Cassazione relativo al caso qui commentato, aveva negato l'esistenza di un diritto all'adeguamento dell'assegno in questione, vuoi per un deficit di copertura finanziaria, vuoi per una mancata completa attuazione della parificazione di trattamento di tutte le categorie delle vittime del dovere (visti taluni vincoli di stanziamento e la necessità di operare una scelta perequativa di attribuzione dei fondi disponibili).
La decisione
La Corte di Cassazione Sez. L. civile con la sentenza n. 25853 del 16.10.2018 è tornata sul tema, dichiarando estinto il processo dopo la rinunzia al ricorso presentata dal Ministero (convinto ad abbandonare la fase processuale vista la sentenza 23300 e, dunque, a fronte della conferma della giurisdizione del giudice ordinario anziché amministrativo, come invece aveva sollevato nei precedenti gradi della causa).
La sentenza 25853 giunge dopo due gradi di merito, dove i giudici avevano già condannato il Ministero dell'Interno a pagare, alla riconosciuta vittima del dovere, l'adeguamento dell'assegno mensile dovutogli L. n. 407/98 ex art. 2 e pari a euro 500,00, oltre perequazioni per legge dall'01.01.2006.
Nello specifico, in primo grado era stato il Tribunale di Genova con sentenza n. 8747/15.
In secondo grado la Corte di Appello di Genova aveva rigettato l'appello del Ministero con la sentenza n. 157 del 2016.
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